Milano, sentenza «contra legem» pur di sdoganare l’utero in affitto: «Espressione di libertà»

Le motivazioni «creative» con cui i magistrati meneghini hanno assolto una coppia che si era procurata due gemelli in Ucraina tramite maternità surrogata

Per chi abbia ancora dubbi su chi comanda in Italia, disapplicando, scomponendo e riscrivendo norme a piacimento, di fatto appropriandosi del ruolo che spetterebbe al legislatore (ovvero agli elettori), è vivamente consigliata la lettura dell’articolo di Marcello Palmieri pubblicato oggi da Avvenire in merito alle motivazioni della sentenza con cui il 24 marzo i giudici del tribunale di Milano hanno assolto una coppia finita a processo per avere ottenuto «a pagamento» due gemelli da una donna in Ucraina, attraverso il ricorso a una pratica illegale in Italia: la surrogazione di maternità, anche nota come utero in affitto.

LE NORME IN CONTRASTO. Per comprendere la portata della sentenza, occorre innanzitutto sapere, ricorda Avvenire, che nella nostra legislazione ci sono almeno tre elementi che vietano, direttamente indirettamente, l’affitto di un utero, che sia praticato in Italia o all’estero:
• innanzitutto la legge 40 del 2004, che «al suo articolo 12 punisce penalmente “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità”»;
• è vero che il divieto di cui sopra potrebbe essere aggirato con «l’escamotage» adottato dalla coppia in questione (ovvero quello di «far “assemblare” il bimbo in un Paese che consente questa pratica per poi ritornare in Italia cercando di far registrare il piccolo a proprio nome», sintetizza Palmieri), tuttavia «il diritto italiano pone altri problemi», ad esempio il fatto che «il Codice penale prevede il reato di alterazione di stato di minore, commesso da chiunque dichiari all’anagrafe di essere padre o madre di un bimbo quando in verità non lo è»;
• per togliere ogni dubbio in materia, per altro, il Codice civile all’articolo 269 recita: «Madre è colei che partorisce».

KIEV DETTA LEGGE. Ora, osserva sempre Avvenire, «appare evidente il contrasto tra queste norme e la surrogazione di maternità». Eppure tale palese contrasto con la legge non sembra aver condizionato più di troppo il parere delle toghe milanesi, secondo le quali, scrive Palmieri citando le loro motivazioni, «alcuni “concetti” sarebbero patrimonio acquisito del nostro ordinamento, ed escluderebbero che la “genitorialità sia solo quella di derivazione biologica”». Continua il quotidiano della Cei: «Protesi a giustificare la surrogazione di maternità», i giudici «hanno chiamato in causa le leggi ucraine, per le quali la pratica è legale».

CASSAZIONE E CONSULTA. Insomma, se l’utero in affitto è legale in Ucraina, che problema c’è? Beh, anche volendo ignorare gli allarmi innescati dal semplice buon senso (quante pratiche abominevoli sono legali all’estero e vietate in Italia?), quanto meno esisterebbe un ulteriore ostacolo giurisprudenziale, un pronunciamento che per i nostri magistrati dovrebbe essere ben più importante delle leggi ucraine: e cioè il verdetto della Corte di cassazione che ha esplicitamente descritto l’utero in affitto come «incompatibile con i princìpi giuridici italiani». «Curiosamente – scrive il cronista di Avvenire –, al contrario, i magistrati mettono in campo un’altra pronuncia: quella della Consulta, che lo scorso anno ha liberalizzato la fecondazione eterologa. E attenzione: lo fanno non certo nel punto in cui, per inciso, la sentenza chiarisce che la surrogazione di maternità è e resta vietata ma in quello per cui “la scelta di diventare genitori e formare una famiglia che abbia anche figli” costituirebbe un’”espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”».

«CONTRA LEGEM». Avvenire raccoglie anche il giudizio di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, secondo il quale la sentenza di Milano è «contra legem» e «arricchisce il fenomeno della cosiddetta “giurisprudenza creativa”». Si parla di libertà e autodeterminazione ma «il principio di autodeterminazione della coppia, nel caso della surrogata, non ha senso: è infatti impossibile dimenticare la gestante e il suo diritto alla dignità che è propria di ogni essere umano». Per non parlare – ricorda Palmieri – del diritto di ogni bambino a non essere oggetto di «un contratto commerciale».

Foto utero in affitto da Shutterstock

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