Fiat, a colpi di sentenze facciamo scappare chi vuole investire. Tutto per difendere la Fiom

La sentenza della Consulta sull'articolo 19 è «politica» e restituisce alla Fiom il ruolo di «prima donna» tra i sindacati, mentre la Cassazione riabilita tre «sabotatori». Intervista all'avvocato Amendolito

Non si può fare impresa in Italia? Ne è convinto l’amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, che ha detto che «le condizioni industriali in Italia rimangono impossibili». Intervenendo nella diatriba tra Fiom e Fiat, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.
Per provare a capire le possibili ragioni di una tale sentenza, tempi.it ha chiesto a Francesco Amendolito, consulente legale per le relazioni sindacali del gruppo Fiat dal 1990, di raccontare le sue impressioni. Amendolito ha fatto parte del collegio difensivo di Fiat nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale e nei procedimenti di merito dinanzi ai Tribunali del lavoro italiani.

Avvocato, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Come mai per 18 anni non se ne è accorto nessuno?
Perché la Fiom, dopo due anni di una offensiva giudiziaria senza precedenti scatenata nei confronti delle società del gruppo Fiat per la lamentata compressione dei suoi diritti sindacali, e sostenuta da una campagna massmediatica e dalla propaganda di alcuni mezzi d’informazione e dalla compiacenza partigiana di qualche giudice del lavoro, ha finalmente trovato la sua sponda nella Corte costituzionale.

In che senso?
Per 18 anni non si è accorto nessuno dell’incostituzionalità dell’articolo 19 della legge n. 300 del 1970 perché tale norma, così come modificata a seguito del referendum abrogativo del 1995, è – o per meglio dire era – assolutamente legittima e sin troppo chiara nel suo tenore letterale per essere esposta a molteplici e faziose esegesi da parte degli operatori del diritto. Tant’è che per quasi due decenni l’articolo 19 ha trovato costante e regolare applicazione, senza che fosse mai sollevata alcuna contrarietà del suo testo “referendato” al dettato costituzionale.

Dopo 18 anni, è forse cambiato qualcosa?
Il punto è che sino al 2012, in un contesto di relazioni sindacali certamente meno conflittuale, contraddistinto dall’unitarietà di intenti e di orientamenti da parte delle tre grandi confederazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, non vi era alcun motivo per mettere in discussione il testo dell’articolo 19, giacché tutte le sigle sindacali, avendo sottoscritto il Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) applicato in azienda, avevano riconosciuto il diritto a nominare una propria rappresentanza sindacale in azienda (Rsa). Il problema si pone nel gennaio 2012, quando, a seguito dell’uscita di Fiat dal sistema confindustriale, l’unico contratto collettivo applicato nei vari stabilimenti della società diventa il Contratto collettivo specifico di primo livello (pienamente legittimo), sottoscritto da tutti i sindacati metalmeccanici nazionali, ad eccezione della Fiom. La Fiom, come noto, sottraendosi al tavolo delle trattative, non ha firmato il Ccsl, rifiutando, però, di assumersi le conseguenze giuridiche di tale scelta.

Quali conseguenze?
L’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori obbliga le imprese a riconoscere una rappresentanza sindacale in azienda e a garantire una serie di diritti sindacali solo in favore dei sindacati che hanno stipulato i contratti collettivi applicati in azienda. Di tale libera scelta – ancorché non condivisa dalla larga maggioranza dei lavoratori – Fiom non ha inteso accettare le conseguenze previste dall’ordinamento giuridico. È esattamente e solo da questo momento storico che l’articolo 19 nella sua formulazione comincia a “non andare bene”, spingendo la Fiom ad elaborare interpretazioni storico-evolutive, strettamente funzionali al proprio interesse a vedersi riconosciuta la Rsa nonché tutti i diritti di cui è titolare la rappresentanza sindacale in azienda.

Ma cosa prevede di così tanto inaccettabile il nuovo accordo collettivo da spingere la Fiom a impuntarsi?
Occorre ribadire una volta per tutte che il nuovo accordo collettivo è condiviso dalla maggioranza dei lavoratori Fiat e da tutti i sindacati tranne Fiom. È importante sottolineare che, con l’introduzione di un nuovo salario di produttività e con una paga base più elevata di quella prevista dal Contratto collettivo dei metalmeccanici (cosa che, ahimè, i media nazionali non hanno mai enfatizzato), il nuovo accordo Fiat accentua ulteriormente la sua caratterizzazione aziendale, orientandosi sempre più verso una contrattazione annuale con un modello simile a quello degli altri paesi europei e del resto del mondo in cui Fiat è presente. Di fronte a ciò, è evidente che a spingere la Fiom ad impuntarsi è la consapevolezza maturata negli ultimi due anni di aver perso il ruolo di prima donna che, per prassi tutta italiana, gli era stato consegnato dalla politica e che parte della magistratura continua a darle, contraddicendo a volte anche se stessa.

Come giudica la decisione della Corte?
La sentenza della Consulta è evidentemente politica, oltre che l’ennesimo esempio di quella “incertezza del diritto” destinata ad avere ripercussioni negative sull’assetto delle relazioni sindacali – già gravemente compromesso negli ultimi anni –, giacché alimenta l’antagonismo e l’ingovernabilità nelle fabbriche. La riscrittura dell’articolo 19 operata dalla Corte, infatti, consiste nell’aggiunta di un ulteriore criterio selettivo per l’accesso alle Rsa rispetto a quello della stipulazione del contratto, per cui possono accedere alla presenza privilegiata in azienda anche i sindacati che sono stati invitati alla trattativa e che “comunque” vi hanno preso parte, anche se non hanno voluto sottoscrivere il contratto. Nell’introdurre tale nuovo criterio, tuttavia, la Corte ha omesso di specificare cosa intende con il concetto di partecipazione alla negoziazione.

Quando precisamente si può parlare di partecipazione alla negoziazione?
Purtroppo, tale pronuncia, che non dà una risposta al quesito, di fatto incrementa in modo esponenziale la incertezza normativa ed il grado già alto di soggettivismo giudiziale dannosissimo per gli operatori economici presenti ed un disincentivo per gli investimenti esteri. A mio parere, toccherà ora al legislatore definire un criterio di rappresentatività più solido e più consapevole delle delicate dinamiche nelle relazioni industriali, che dia certezza di applicazione degli accordi sottoscritti e garantisca la libertà di contrattazione e la libertà di fare impresa, come avviene nei paesi di normale democrazia nelle relazioni industriali.

Cosa rischia l’Italia se non si interviene subito?
Senza il rispetto di regole definite il Paese non solo continuerà a non essere in grado di attrarre investimenti dall’estero per dare vita a nuove attività, ma rischia di vedere evaporare anche quelle poche occasioni su cui il sistema produttivo può ancora contare: è questo l’avviso che Sergio Marchionne ha mandato all’Italia qualche giorno fa dalla Sevel di Val di Sangro, presentando il piano di investimenti nello stabilimento di oltre 700 milioni di euro (dopo quelli altrettanto rilevanti in questi ultimi due anni di Pomigliano, Grugliasco e Melfi). Quei 700 milioni, però, rischiano di essere gli ultimi, se Fiat sarà costretta a continuare ad operare nel nostro Paese in un quadro di totale incertezza normativa.

La Cassazione, intanto, ha bocciato la Fiat stabilendo il reintegro dei tre operai di Melfi licenziati nel 2010.
Già, la Cassazione ha confermato l’illeggittimità dei licenziamenti dei tre sabotatori di Melfi. La Corte, invertendo l’orientamento della sentenza di primo grado, ha ritenuto che i tre operai avrebbero interrotto casualmente i carrelli adibiti al trasporto del materiale alle linee di produzione. Anche in questo caso, paradossalmente la sentenza interviene in contrasto con quanto invece stabilito dalla Procura della Repubblica di Melfi, lo scorso mese di giugno, che ha emesso decreto di rinvio a giudizio dei tre operai Barozzino, Lamorte e Pignatelli, licenziati dalla Fiat per aver volontariamente bloccato la produzione nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2010 e che la Fiom aveva difeso sostenendo la loro estraneità ai fatti (ovvero sostenendo la liceità della loro condotta).

Sabotatori?
Nel provvedimento della Procura, emesso dopo una lunga fase di indagini e una minuziosa ricostruzione di quanto accaduto nello stabilimento Fiat di Melfi, i tre operai sono imputati di aver compiuto, quella notte, atti di violenza privata e di aver turbato l’esercizio delle attività industriali di Fiat, volontariamente impedendo il passaggio dei carrelli robotizzati destinati ad approvvigionare la linea di montaggio e bloccando deliberatamente la produzione. Si conferma così l’esattezza della decisione del Tribunale di Melfi che, nel luglio 2011, dopo aver sentito decine di testimoni, aveva ritenuto pienamente legittimo il licenziamento dei tre operai disposto dalla Fiat per il pregiudizio causato all’attività produttiva, con una pronuncia poi sorprendentemente ribaltata dalla Corte d’Appello di Potenza.
Da ultimo anche il Tribunale di Milano con sentenza dello scorso 20 luglio, nel procedimento penale per diffamazione avviato dai tre licenziati di Melfi e dalla Fiom contro gli autori dei noti articoli di Panorama dell’agosto 2010, ha assolto l’articolista e il direttore Giorgio Mulè rilevando che i tre operai licenziati hanno dimostrato «gravi limiti di inattendibilità, contraddicendosi tra loro, ovvero risultando contraddette da altri testimoni convocati dalla stessa parte civile, in merito a circostanze decisamente molto rilevanti». Insomma, ancora una volta, l’ennesimo esempio dell’insostenibile incertezza del diritto tipicamente italiana.

Exit mobile version