Mi spettano le detrazioni fiscali per il coniuge a carico? L’esperto risponde

Quando si ha diritto a tali detrazioni? La risposta del nostro Tributarista e Consulente del Lavoro. E tutte le novità del modello 730

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a studiocasto@virgilio.it, specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito

Buongiorno, vorrei con la presente sottoporvi la mia situazione. Spero vivamente possiate essermi d’aiuto. Lavoro presso una società a Milano dal 2007, settore terziario, contratto commercio a tempo indeterminato. Sono due anni, cioè da quando mi sono spostata (gennaio 2012) che chiedo al consulente del lavoro che ci fa le buste paga se mi spettano delle detrazioni fiscali per coniuge a carico. Mi ha sempre detto che a me non spettavano per via del reddito e che avremmo potuto valutare la possibilità degli assegni familiari (cosa non andata comunque a buon fine sempre per via del mio reddito). Io mi sono sempre fidata e non ho mai approfondito la questione ma ieri, avendomi trasmesso il cud e il modulo delle detrazioni, mi sono nuovamente posta il problema.
Io ho tutto le mail intercorse in cui mi si dice che non potevo usufruire delle agevolazioni fiscali, pur avendogli mandato anche la dichiarazioni di disoccupazione di mio marito.
Come posso comportarmi ora? Mi ha detto che mi pagherebbe lui il 730 per recuperare il 2013 e che per il 2012 mi darebbe lui i soldi, può farlo? Io come posso tutelarmi?
Grazie mille
Simona

Risposta

Gentilissima, lei può benissimo presentare il modello 730/2014 dichiarando i redditi del 2013 e recuperare le detrazioni di cui non ha usufruito. Invece per il 2012, visto che è molto in ritardo, Le conviene accettare la proposta del consulente e farsi dare i soldi direttamente da lui. Colgo l’occasione per ricordare ai nostri lettori che il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi, innanzitutto perché è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli, e poi perché il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate, dato che a questo adempimento provvedono, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro). Tante sono le novità di quest’anno, tra cui la possibilità di compilazione del modello anche da parte di chi è titolare di reddito da lavoro dipendente o assimilati ma è privo di sostituto di imposta (lavoratori domestici, chi ha perso l’occupazione nel corso del 2013 etc.) e le detrazioni per i figli a carico, che passano a 950 euro per figli con 3 o più anni di età e a 1220 per figli con meno di tre anni. Ricordiamo infine che tra le novità del 730/2014 rientrano anche i nuovi quadri destinati alle detrazioni fiscali del 65 e 50% per ecobonus, ristrutturazioni e bonus mobili ed elettrodomestici. Vediamo nel dettaglio.

730 per chi non ha sostituto d’imposta
Con il Decreto del Fare si dà la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 anche a quanti non hanno più un sostituto d’imposta che possa eseguire le operazioni di conguaglio. È il caso, ad esempio, di chi ha lavori temporanei o di chi ha perso il lavoro. In questo modo, se risulta un credito, o il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente oppure il credito che risulta dalla dichiarazione può essere usato a compensazione, magari per pagare l’Imu sulla casa; se invece ci sarà un debito, si potrà pagare tramite i servizi telematici delle Entrate oppure con il modello F24.

Le detrazioni per i figli
Nel 2014 aumenta l’agevolazione fiscale base per ogni figlio a carico, passando da 800 a 950 euro, mentre quella per figli di età inferiore a 3 anni sale da 900 a 1.220 euro e quella aggiuntiva per ogni figlio disabile passa da 220 a 400 euro.

Detrazioni per le spese relative a edifici, risparmio energetico, misure antisismiche
È riconosciuta la detrazione d’imposta: nella misura del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013; nella misura del 50%, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013, per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è ammessa nel limite massimo di 10mila euro e viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale: nella misura del 55% per le spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici realizzate fino al 5 giugno 2013, e del 65% per quelle effettuate dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E); nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Detrazioni per le donazioni alle Onlus
Da quest’anno passano al 24% – fino allo scorso anno erano pari al 19%-  così come le donazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità (per un importo fino a 2065 euro) oppure quelle devolute a partiti e movimenti politici (tra 50 euro e 10mila euro).

Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro.

Erogazioni ad istituti scolastici
La detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa è stata estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria.

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