Saldo e stralcio delle cartelle: chi può approfittarne, i debiti ammessi, i termini per l’adesione

Il “saldo e stralcio” è una grande opportunità per tanti contribuenti italiani che si trovano alle prese con le cartelle esattoriali: infatti chi versa in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, entro il 30 aprile potrà aderire a questa importante agevolazione.

La legge n. 145/2018 ha previsto il “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, solo per i contribuenti che, per vari motivi, si trovano in una situazione economica di particolare e comprovata gravità. Si tratta di definire i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Chi intende aderire al “saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Chi può usufruirne

Le persone fisiche che hanno l’Isee del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla sefinizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge n. 3/2012.

In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Che cosa è possibile sanare

Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

Foto Andrei_R/Shutterstock

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