Magistrato di sorveglianza: alla giustizia oggi basta la verosimiglianza

Pubblichiamo stralci dell'articolo scritto da Guido Brambilla, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Milano, per il numero 29 di Tempi: "Mi pare di poter affermare come ormai oggi la parola 'giustizia', abbia perso non solo un riferimento, un aggancio all’esperienza ma anche al concetto stesso di ragione, o ragionevolezza, oggettive"

Pubblichiamo ampi stralci dell’articolo di Guido Brambilla, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Milano, uscito sul numero 29 di Tempi in edicola da giovedì 21 luglio.

Mi pare di poter affermare come ormai oggi la parola “giustizia”, abbia perso non solo un riferimento, un aggancio all’esperienza ma anche al concetto stesso di ragione, o ragionevolezza, oggettive. (…) Dico questo, perché, mi sembra di poter ulteriormente scorgere, in questi tempi, una crisi profonda del nostro sistema classico di giustizia, in particolare, per quel che mi occupa, di quella penale.
Dietro fenomeni, come è stato quello di Tangentopoli, ma dietro anche alle tematiche del “processo breve”, e dei sempre più costanti ricorsi a procedure conciliative o di giustizia ripartiva, mi pare evidente il tentativo odierno di disinnescare i lunghi (a volte, necessariamente, lunghi) riti della ricerca della verità e delle responsabilità, perché non più al passo con le urgenti necessità di soluzione dei conflitti sociali generati dalle condotte penalmente illecite. Non solo la stessa logica del “processo” sarebbe ormai desueta, ma anche gli stessi concetti tradizionali di evento, di colpa, di punizione. La conoscenza viene sacrificata alle urgenze dell’informazione del tutto e subito e alla verità si fa bastare la verosimiglianza.

Processo ai comportamenti
Certo non vi è chi non ritenga, al tempo attuale, quanto meno tra gli addetti ai lavori, la necessità di una diversione delle strategie di politica criminale, resasi necessaria dall’enorme mole dei procedimenti pendenti avanti ai giudici ordinari (crisi di complessità e di contenibilità) e dalla altrettanto improcrastinabile esigenza di trovare soluzioni alternative ai sistemi punitivi classici come il carcere, che dovrebbe, in un paese civile, rappresentare l’extrema ratio. Mi pare però di scorgere, in tutto ciò, un pericolo, derivante proprio dalla tendenza, tutta postmoderna, di esasperazione dei diritti individuali, scollegati sempre più, tuttavia, dai correlativi doveri e responsabilità personali e imputati finalisticamente a una giustizia strumentale e relativa, non più ancorata a una realtà oggettiva di sicuro riferimento.

Si notano infatti visibili segni di un passaggio dalla repressione limitata degli illeciti alla necessità di una prevenzione illimitata dei comportamenti. Se dal diritto penale classico, focalizzato sul concetto di “lesione” si sta passando, lentamente, a un diritto penale moderno, focalizzato sul diverso concetto di “rischio di lesione” (proteso a fissare ex ante regole di comportamento e di garanzia, con trasferimento in taluni casi del rischio di evento su soggetti in grado di meglio gestirlo), vi è però, parallelamente, una teoria, tutt’altro che marginale, quella del cosiddetto “Interventionsrecht”, una teoria, alimentata prevalentemente dalle correnti dell’abolizionismo penale, che risolve appunto il diritto in un puro strumento di esclusivo controllo sociale, di prevenzione generalizzata e coattiva.

Il pelagianesimo moderno, sempre nemico del concetto di peccato originale e della possibilità della grazia, non si pone più il problema del reato, che viene ad essere definito “un’espressione di disadattamento”, né quello della responsabilità connessa alla libertà dell’uomo. Alcuni anni fa, in un’aula di Tribunale, durante un processo di violenza carnale pedofila, avevo sentito la parte civile pubblica auspicare interventi che preventivamente sottraessero i minori alle famiglie considerate “a rischio” di tale devianza (“rischio” che verrebbe però valutato da arbitrarie teorie sociologiche).

La scomparsa della colpa
In altri termini non ci sarebbe più bisogno di parlare di reato o di colpa, se si riesce a prevenire coattivamente o a risolvere diversamente il conflitto sociale generato da un’azione o da un’omissione. Non esiste più il reato, né il reo: la situazione-conflitto sfuggita alla prevenzione coatta, verrebbe a essere risolta prescindendo dalla sequenza libertà-responsabilità-punizione: il delinquente è solo un malato da guarire, un disadattato sociale. Al giudice si sostituirebbero gli psichiatri o gli assistenti sociali con ampio ricorso all’eufemismo lessicale.

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