Il 36 per cento sui lavori in casa è una detrazione d’imposta e non un rimborso

Avete domande sul fisco? Scrivete all'esperto. Come ha fatto un lettore che ha sostenuto spese di ristrutturazione. Ecco la risposta

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a studiocasto@virgilio.it, specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito del lettore
Nel corso del 2009 ho sostenuto spese di ristrutturazione con detrazione di imposta del 36%: dal 730/2010, per 10 annualità, mi viene “accreditato” quanto previsto. Dal giugno 2013 verrò posto in “Fondo Esuberi” dall’Azienda, fino a tutto il 1 marzo 2015, data di decorrenza della Pensione INPS. Stante che per il periodo di permanenza nel “Fondo”, se non ho capito male, non mi verrà consegnato nessun CUD, vorrei sapere se il “rimborso” di cui sopra, che sinora mi ritrovo in automatico nel mod. 730 che compilo avvalendomi del Sostituto di Imposta, continuerà e se si in che modo potrò essere “rimborsato”. Nel caso in cui le annualità di rimborso venissero “sospese” (soprattutto per l’anno 2014, interamente in “Fondo Esuberi”) poi riprenderebbero in automatico oppure sarebbero perse dopo il rimborso che avrò nel 2013 a valere sui redditi 2012 (4^ rata su 10).
In attesa di Vs, ringraziando anticipatamente, cordiali saluti

La risposta 
Il decreto legge 83/2012, meglio conosciuto come Decreto Sviluppo, ha radicalmente modificato la norma che prevede la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. Il governo Monti, da un lato per incentivare il lavoro con l’esecuzione di ristrutturazioni edili e dall’altro per dare una rimpinguata alle tasche dei contribuenti italiani, ha previsto che la detrazione Irpef del 36%, fino al 30 giugno prossimo sia innalzata al 50%, proprio per chi sostiene spese per lavori di ristrutturazione edilizia in questo lasso di tempo.
Quindi, le spese sostenute dal 26 giugno 2012 – data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo – al 30 giugno 2013 usufruiscono della detrazione del 50% fino a un tetto di spesa di 96 mila euro. Dopo il 30 giugno 2013 si tornerà alla vecchia normativa e quindi alla detrazione del 36% con un tetto di 48 mila euro.
Proprio in vista della scadenza, fra qualche mese, della detrazione al 50% (che tornerà al 36%) si ricorda che il bonus 50% per lavori di ristrutturazione edilizia spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
Va perciò precisato che si tratta di una detrazione d’imposta e non di un rimborso. La detrazione va ripartita in quote costanti in dieci anni, con un’eccezione: chi ha almeno 75 anni potrà optare per la rateazione in 5 anni, chi ne ha almeno 80 potrà detrarre tutto in 3 anni.
Accade però, soprattutto in questo periodo, che molti perdano il lavoro e non hanno più il Cud, e quindi si trovino nell’impossibilità di presentare la dichiarazioni dei redditi. Parecchi di questi soggetti si chiedono cosa accade alla detrazione del 36% di cui avevano iniziato ad usufruire. Ci viene incontro la circolare ministeriale n.95 del 12/05/2005 la quale chiarisce, al riguardo, che il contribuente che non possa portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi di un dato anno, le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, potrà iniziare a detrarre la spesa sostenuta dalla rata dell’anno successivo.
Inoltre viene evidenziato, sulla base delle disposizioni normative e dei chiarimenti del fisco, che la mancata fruizione del beneficio anche per le prime rate non comporta la decadenza dell’agevolazione per le rate successive. Per tale motivo, la richiamata disposizione di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997, istitutiva della detrazione sui lavori di ristrutturazione, deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi in cui durante il periodo utile per usufruire della detrazione non si possa presentare la dichiarazione dei redditi, perché si può recuperare il primo anno successivo utile.
Appare chiaro, che il nostro lettore, che dal mese di giugno 2013 al marzo 2015 si troverà nel Fondo esuberi dell’azienda, potrà recuperare e usufruire della detrazione con la prima dichiarazione dei redditi utile. Pertanto, ogni contribuente che non abbia potuto operare la detrazione per alcune rate perché impossibilitato a presentare la dichiarazioni dei redditi – come chiarito nella circolare 95 del 12/05/2000 – può sempre usufruire della detrazione con la prima dichiarazione utile, sia essa modello Unico che 730.

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