I figli che lavorano in “Garanzia Giovani” sono ancora a carico dei genitori?

Il nostro esperto tributarista risponde alla domanda di una lettrice la cui figlia percepisce un reddito derivante dal Piano europeo per l'occupazione giovanile

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a studiocasto@virgilio.it, specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito

Buongiorno, scrivo questa mail perché ho bisogno di sapere se posso considerare ancora a carico mia figlia che ha iniziato a lavorare con Garanzia Giovani da ottobre 2015 ed ha iniziato a percepire i seicento euro mensili da gennaio 2016. Il periodo di tirocinio formativo non curriculare di Garanzia Giovani sarà di mesi sei, per un totale di euro 3.600,00. Attualmente lei risulta a carico. L’azienda presso cui lavoro mi chiederà la comunicazione del numero di famigliari a carico entro aprile. La domanda quindi è: l’indennità di tirocinio erogata con Garanzia Giovani costituisce reddito assimilabile, fiscalmente, al reddito da lavoro dipendente e come tale soggetta a prelievo Irpef secondo la tassazione corrente? Grazie
Letizia

Risposta

Purtroppo sua figlia non potrà essere fiscalmente a carico. Infatti l’indennità corrisposta al tirocinante dei Piani di Garanzia Giovani è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ed è soggetta pertanto a regime della tassazione corrente con le aliquote e le detrazioni previste dal Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’Inps ha chiarito a tal proposito che rilascerà la certificazione unica dei redditi e i ragazzi potranno quindi recuperare quel 23 per cento solo l’anno dopo presentando la dichiarazione dei redditi.

Nello stesso messaggio n.7899/2014, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti anche sulle modalità di erogazione delle indennità di tirocinio per i giovani aderenti al Piano Garanzia Giovani, dopo il precedente messaggio n. 6789 del 3 settembre 2014, e altresì chiarisce ulteriormente che si tratta di reddito assimilato a lavoro dipendente.

In questo messaggio l’Inps illustra anche le modalità di pagamento delle indennità e precisa che il tirocinante potrà scegliere le seguenti modalità di pagamento dell’indennità:

L’Inps ricorda in tutti i messaggi sull’argomento “Garanzia Giovani” che l’importo dell’indennità di tirocinio è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali; verrà pertanto corrisposta in base alla normativa vigente in tema di aliquote e detrazioni applicabili ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

L’Istituto previdenziale sarà tenuto inoltre al rilascio del certificato unico dei redditi Cud a favore dei giovani borsisti tirocinanti, quali percettori, come detto, di redditi assimilabili al lavoro dipendente

Quindi lei non può considerare sua figlia a carico se supera con l’indennità di Garanzia Giovani la somma complessiva di euro 2.840,51.

Foto modello 730 da Shutterstock

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