Migranti, c’è un giudice a Palermo

L’assoluzione dei clandestini in rivolta contro l’equipaggio del rimorchiatore che li aveva salvati è frutto di un «approccio ideologico», un’interpretazione «criminogena» della «legittima difesa applicata al diritto del mare». La perfezione giuridica della sentenza della Corte di Appello che ha ribaltato l’esito del caso Von Thalassa

I- Un salvataggio nel mare Mediterraneo. È il mese di luglio 2018. Il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma (MRCC) riceve una telefonata da un’utenza libica che annuncia la partenza di un barcone in legno dalla costa libica di Zwara con a bordo circa 60 persone. MRCC ne dà comunicazione alla Guardia Costiera libica (LNCG). Alle 15.18 del medesimo 8 luglio il rimorchiatore Vos Thalassa, battente bandiera italiana, impiegato in attività di supporto a una piattaforma petrolifera libica, comunica di aver effettuato un soccorso di circa 65 migranti presenti a bordo di un piccolo natante in legno in procinto di affondare. MRCC Roma, in assenza di riscontro da parte dell’autorità libica, invita il comandante del rimorchiatore a fare rotta verso Lampedusa. Alle ore 22 Vos Thalassa riferisce a MRCC di aver ricevuto ordine dalla Guardia Costiera libica (LNGC) – competente per la zona in cui era avvenuto il salvataggio – di dirigersi verso la costa africana al fine di effettuare il trasbordo dei migranti su una motovedetta libica. Il comandante di Vos Thalassa dirige la rotta a sud verso il punto d’incontro indicato dall’autorità libica. Alle ore 23.34 il comandante del Vos Thalassa richiede a MRCC l’immediato invio di un’unità militare italiana comunicando una grave situazione di pericolo per l’equipaggio, poiché era stato fatto oggetto di minacce e violenze da parte dei migranti soccorsi.

Invero, uno dei falsi migranti – con ogni probabilità il capo scafista che aveva organizzato la messa in mare del barcone di legno – dotato di smartphone con bussola e GPS – accortosi che la rotta era diretta verso sud, aveva sollevato l’intero gruppo dei migranti maschi contro il marinaio di guardia. Parecchi dei sedicenti migranti detengono telefoni cellulari e li consultano. La gran parte dei migranti maschi circonda il marinaio. In questa circostanza – così racconta quest’ultimo – «rivolgevano al mio indirizzo un inequivocabile gesto del taglio della gola. Mi spaventai moltissimo e sottolineo che per il tipo di lavoro che svolgo sono abituato ad avere contatti con i migranti a bordo della nave, ma mai mi era successa una cosa simile. Non ero mai stato minacciato di morte. Il loro atteggiamento era aggressivo e cercavano freneticamente informazioni circa la rotta che sarebbe stata intrapresa allorquando avevano avuto contezza del fatto che la nave si stava spostando. Ricordo tra loro due in particolare, uno alto dalla pelle nera molto scura che incitava un altro uomo sempre dalla pelle molto scura ma dalla statura bassa e abbigliato dalla tuta bianca (che gli avevamo fornito a bordo). Quest’ultimo era quello che comandava tutti gli altri migranti, che urlava e che comandava su tutti gli altri migranti e li incitava a far valere le loro ragioni per non tornare in Libia. Erano sempre questi due uomini che si rivolgevano a me con atteggiamento minaccioso. Ad un certo punto tutti gli uomini insieme mi hanno circondato. Erano tutti estremamente aggressivi e minacciosi intorno a me, ma più di tutti i primi due che ho descritto che mi urlavano contro parole che non capivo, facevano sempre gesti come per tagliarmi la gola ed avevano il loro volto minacciosamente attaccato al mio. Ero terrorizzato, ma sono riuscito, neppure io so come, attraverso la radio di bordo ad avvertire il primo ufficiale, che si trovava sul ponte. A lui ho chiesto immediato aiuto».

Il Primo Ufficiale raggiunge il marinaio in coperta; il gruppo dei migranti lo accerchia, lo spintona, lo strattona e lo minaccia di morte. Questa la narrazione del Primo Ufficiale: «Giunto in coperta tutti i migranti che prima circondavano il marinaio si sono spostati verso di me, mi hanno aggredito fisicamente strattonandomi, spingendomi, cercando di strapparmi la maglietta e facendo il gesto che mi avrebbero sgozzato e gettato in mare. Davanti a tutti c’era un uomo con la tuta bianca di statura bassa che identifico nell’album alla pagina n. 6 al numero 22 ed un altro che identifico alla pagina 4 al numero 16. Quello che comandava tutti era l’uomo con la tuta bianca, questo aveva il carisma per gestirli e comandarli tutti, di questo me ne sono accorto in quel momento ma anche prima appena saliti a bordo subito dopo l’imbarco e poi fino al trasbordo. In quel momento il migrante numero 22 con la tuta bianca mi diceva ripetutamente “no Libia, no Libia” e mi faceva un gesto con le mani che mi sgozzava e mi buttava a mare, questo gesto mi è stato ripetuto più volte dallo stesso uomo e dal suo amico di statura possente riconosciuto al numero 16. In quei momenti un migrante che non saprei riconoscere mi mostrava un telefono con una bussola sul quadrante con la freccia che indicava Sud-est; quella era la direzione che la nave stata seguendo per ordine del comandante ed era la rotta diretta verso le coste libiche. Voglio precisare che i due migranti indicati sopra sono gli stessi da me già identificati al personale di nave Diciotti il giorno 09 luglio contraddistinti dal numero di bracciale 27 e 40 rispettivamente per quelli che oggi segnalo con il nr. 22 e 16».

Il Primo Ufficiale, terrorizzato dalle minacce, giustifica il cambiamento di rotta dicendo che la direzione della nave era motivata dalla ricerca di un altro gommone di migranti. Riesce così a fatica a raggiungere la plancia comando e riferisce al comandante di cambiare rotta, perché altrimenti il gruppo sarebbe salito sul ponte e avrebbe assunto il comando della nave.

Tale grave situazione costringe il Comandante ad adottare le procedure di security, che prevedono: «La chiusura di tutti i locali di bordo, il bloccaggio delle porte di accesso ai locali macchina, l’attivazione dell’eventuale trasferimento nel locale cittadella. Inoltre data la situazione si sono incrementate le comunicazioni verso l’armatore e verso il security officer della FARWA (la nave ove ha sede il centro direzionale del campo petrolifero) per riferire e aggiornare sugli accadimenti a bordo. Questa procedura viene attuata per impedire a persone estranee di assumere il comando della nave. Preciso che tale situazione di imminente pericolo per la sicurezza della nave è derivata da comportamenti aggressivi da parte dei migranti e che sono state adottate le prime procedure di security (chiusura delle porte e via libera alla cittadella) in quanto il numero di 13 componenti l’equipaggio non sarebbe stato sufficiente a fronteggiare la minaccia di oltre 60 migranti».

La grave situazione di pericolo, accentuata dal possibile intervento della motovedetta libica che avrebbe dovuto raccogliere i migranti, costringe MRCC all’invio dell’unità navale Diciotti della Guardia Costiera italiana. Il giorno successivo alle ore 21.00 la nave Diciotti inizia il trasbordo di 67 migranti sulla Diciotti e li trasporta in Italia.

Il comandante ha riferito quanto segue: «Mentre eravamo in navigazione, alle 23.15 circa, il marinaio, di guardia in coperta, mi ha avvisato tramite la radio portatile che vi era in atto una protesta violenta da parte dei migranti e chiedeva immediato aiuto da parte di qualcuno. Immediatamente ho disposto al Primo Ufficiale, scendere in coperta, intanto mi sono portato nella parte posteriore della plancia ed ho notato che, non appena è arrivato in coperta è stato subito preso d’assalto dai migranti, ho notato che è stato circondato in maniera incontrollata e molti migranti con le mani alzate e con fare minaccioso gridavano ed inveivano verso questo, notavo alcuni migranti gesticolare mimando il gesto di tagliare la gola. Tra la massa presente notavo un migrante in particolare, questo si distingueva tra gli altri perché indossava una tuta di colore bianco con una pettorina arancione e fronteggiava il primo ufficiale, questo appariva essere il leader dell’intero gruppo riuscendo ad influenzare le condotte degli altri (il comandante riconosceva il migrante in questione dall’album fotografico indicando l’uomo contraddistinto dal numero 22 posto a pagina 6).

In quel momento navigavamo con rotta sud verso le coste libiche, precisamente verso un punto di incontro indicatomi dalla guardia costiera libica. Dopo qualche minuto ritorna in plancia comando il primo ufficiale letteralmente terrorizzato, e mi informa della situazione dicendomi che dovevo immediatamente invertire la rotta poiché i migranti erano in quello stato di evidente agitazione a causa della rotta verso la Libia. A quel punto, con una manovra repentina ho immediatamente invertito la rotta. Preciso che non avrei mai adottato questa decisione se non costretto dal comportamento violento dei migranti nei confronti del mio equipaggio. Il mio timore, sostenuto dai fatti concreti che erano appena accaduti, era quello di perdere il controllo della nave se non avessi invertito la rotta poiché mi ero accorto che avevo a che fare con persone violente disposte a tutto pur di non tornare in Libia».

II – L’iter giudiziario: la perfezione giuridica della sentenza della Corte di Appello di Palermo. La Procura della Repubblica di Trapani ha esercitato l’azione penale nei confronti dei due soggetti in stato di detenzione – uno sudanese e l’altro ghanese –, individuati come capi della rivolta, per i delitti di concorso in resistenza e violenza al marinaio di guardia, al Primo Ufficiale e al Comandante della Vos Thalassa, nonché di concorso in favoreggiamento di immigrazione clandestina.

Ammessi gli imputati al rito abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani ha assolto entrambi gli imputati dai reati loro ascritti in concorso perché il fatto non costituirebbe reato, essendo gli imputati «scriminati dalla legittima difesa». L’argomento assolutorio è imperniato sul rilievo «che tutti i soggetti imbarcati sulla Vos Thalassa – non solo i due soggetti identificati, ma anche tutti gli altri concorrenti nel reato (in un numero complessivo maggiore di dieci) – stavano vedendo violato il loro diritto ad essere condotti in un luogo sicuro e, specularmente, che l’ordine impartito dalle autorità libiche alla Vos Thalassa sarebbe stato palesemente contrario alla Convenzione di Amburgo».

Conseguentemente la condotta del Comandante del rimorchiatore sarebbe stata ingiusta, anche se egli sarebbe stato scusato per la commissione dell’illecito in quanto convinto di eseguire un ordine legalmente dato dalla competente autorità di zona SAR.

La motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante della legittima difesa non è in alcun modo condivisibile in punto di diritto. Invero, secondo il giudice di Trapani: i) la condotta del Comandante del rimorchiatore italiano, che aveva salvato dal mare i migranti, di dirigere l’imbarcazione verso la Libia, obbedendo all’ordine dell’Autorità competente in zona SAR, alla stregua della normativa internazionale, sarebbe stata ingiusta; ii) il pericolo che stavano correndo i migranti (si badi: non il pericolo di finire in mare, bensì il pericolo di essere consegnati all’autorità competente secondo il diritto internazionale) non sarebbe stato da loro volontariamente determinato; iii) il pericolo sarebbe stato attuale, perché cagionato dal soggetto antagonista (il Comandante della nave) in via prodromica rispetto all’offesa ingiusta (consistente nel trasportarli ove il diritto internazionale vigente imponeva); iv) le violenze e le minacce di morte non sarebbero state sproporzionate. Infatti, il «diritto all’autodeterminazione dell’equipaggio» sarebbe stato «sicuramente sacrificabile ex art. 52 c.p. di fronte alla prospettiva delle lesioni che sarebbero conseguite allo sbarco in territorio libico».

Rinviando alla motivazione della Corte di seconde cure si vuole qui soltanto sottolineare l’assurdità del dictum del giudice in quest’ultimo punto: in primis, non era in gioco soltanto il diritto privato di autodeterminazione dell’equipaggio, bensì il diritto/dovere pubblico di obbedire ai comandi derivanti dal diritto internazionale, nonché di adempiere dal diritto/dovere pubblico di garantire l’incolumità di tutte le persone a bordo della nave; in secundis, dire che i migranti sarebbero stati sottoposti in territorio libico a lesioni, è affermazione apodittica non supportata da narrazioni verificate con il doveroso strumento probatorio.

La Corte di Appello di Palermo, su gravame del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza condannando entrambi gli imputati per i reati loro ascritti, ritenuta la continuazione, alla pena, ridotta per il rito, di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 52.000,00 di multa.

Il giudice di seconde cure ha risolto la questione sul terreno della semplice verifica dei requisiti della legittima difesa, accedendo in via meramente incidentale – e senza accoglierla nel merito- alla tesi del primo giudice circa il «diritto al ricovero immediatamente tutelabile da parte del migrante soccorso in mare», limitandosi a stigmatizzare gli errori della sentenza in ordine all’interpretazione dei requisiti della legittima difesa.

L’errore principale – che stravolge l’intero assetto dell’istituto – sta nell’interpretazione del requisito della necessità della difesa, che viene meno, secondo la costante giurisprudenza, quando colui che allega la legittimità della condotta si ponga volontariamente in una situazione di pericolo. Quando una persona, sapendo che un agguato è stato predisposto nei suoi confronti, si espone all’agguato contando sulla sua capacità di uccidere gli eventuali aggressori – e li uccide – non gode della scriminante, perché la necessità della difesa è stata da lui volontariamente provocata. Allo stesso modo gli imputati del processo in esame si erano «posti in stato di pericolo volontariamente, sia avendo pianificato una traversata in condizioni di estremo pericolo, sia avendo poi chiesto i soccorsi al fine di essere recuperati da natanti di salvataggio, di tal che l’intervento di soccorso non può in alcun modo essere considerato, nella dinamica causale che caratterizzò l’evento, come un fatto imprevedibile, bensì come l’ultimo di una serie di atti programmati, finalizzati a raggiungere il suolo europeo, con una serie di tappe prefissate».

La condotta dei trafficanti e dei migranti ha creato artificiosamente una situazione di necessità (la partenza su un barcone in legno stipato di persone e chiaramente inadatto alla traversata del Canale di Sicilia), atta a provocare l’intervento di salvataggio e ad assicurare lo sbarco in suolo italiano. Considerare isolatamente la condotta di salvataggio dell’equipaggio del Vos Thalassa rispetto alla condotta dei trafficanti di creare intenzionalmente una situazione di pericolo per realizzare uno scopo delittuoso (l’immigrazione illegale) significa scardinare per motivi ideologici i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico. La Corte lo dichiara esplicitamente: «D’altra parte, sarebbe davvero in contrasto con i princìpi di ragionevolezza dell’ordinamento giuridico e persino in qualche modo criminogeno, un’interpretazione dei princìpi regolati dalla causa di giustificazione della legittima difesa, applicata al diritto del mare, che consentisse ai migranti di azionare sempre e comunque comportamenti obiettivamente illeciti nei confronti di equipaggi marittimi che non assecondassero la loro volontà di raggiungere le coste europee, peraltro in situazioni di pericolo intenzionalmente causate, o la cui causazione sia stata da loro volontariamente accettata».

Né è accettabile – secondo la Corte – la tesi del primo giudice secondo cui la situazione di pericolo volontariamente causata dai trafficanti sarebbe stata determinata dallo stato di necessità di allontanarsi dai paesi di provenienza, in forza delle condizioni generali di vita in Libia e in Sudan, paese da cui provenivano alcuni immigrati. Invero – ricorda il secondo giudice – l’imputato ha un onere di allegazione in ordine a tutti gli estremi dello stato di necessità, onde egli deve indicare specificamente per quali ragioni avrebbe agito per insuperabile stato di costrizione, per essere stato vittima della minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non essersi potuto sottrarre, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato. Il difetto dell’allegazione esclude, per costante giurisprudenza, l’operatività dell’esimente.

L’elaborazione a catena di una serie di cause di giustificazione, la prima delle quali supportata esclusivamente in modo bibliografico e non accertata in fatto sulla base di allegazioni concrete degli interessati e, la seconda, ritenuta rovesciando arbitrariamente la fonte dell’ingiustizia, come se ingiusto fosse il comportamento dovuto del Comandante e meramente difensiva l’inaudita violenza dei trafficanti e dei migranti fino alla soglia dell’ammutinamento e del disastro marittimo, è frutto – secondo la Corte – non di una serena valutazione del giudice nel «delicato compito di amministrare la giustizia e di fare rispettare le regole dell’ordinamento», bensì di un «approccio ideologico» volto «a creare scorciatoie, anche pericolose, ritenendo scriminati in partenza comportamenti anche dotati di grande disvalore penale, quali atti di resistenza, al limite dell’ammutinamento, come quelli avvenuti a bordo della Vos Thalassa, che possono mettere a rischio la vita dell’intero equipaggio e dei trasportati».

Il secondo giudice conclude la parte della motivazione relativa alla sussistenza della legittima difesa con un rilievo che non può non essere integralmente condiviso, che suona così: «Perché, a tutta seguire l’impostazione data dal GUP, chiunque potrebbe partire dalle coste libiche con un barcone e farsi trasportare a bordo di una unità italiana, sicuro di poter minacciare impunemente l’equipaggio della nave, qualora questo dovesse obbedire ad un ordine impartito dalla Guardia Costiera di uno Stato, che, piaccia o no, è riconosciuto internazionalmente».

III. La destabilizzazione dell’ordinamento giuridico dello Stato. L’occasione della vicenda – risolta mirabilmente dalla Corte di Appello di Palermo – consente di svolgere alcune osservazioni di carattere più generale.

Il problema dell’immigrazione clandestina, già presente al legislatore dal 1998 (d.lgs. 286/1998), che aveva previsto come grave reato la condotta di chi «promuove, dirige, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente» (art. 12), è diventato via via sempre più incontrollabile.

L’ingestibilità della situazione, con riferimento all’area mediterranea e del Medio Oriente, è stata provocata essenzialmente da due cause.

La prima è la destabilizzazione politica e sociale dell’intera zona in conseguenza di una serie di interventi militari deliberatamente compiuti da alcune potenze mondiali, per scopi egoistici di rafforzamento della loro influenza in Nord Africa, che hanno innescato reazioni di volta in volta più gravi. Hanno assunto particolare rilievo la destabilizzazione dell’Iraq, in un primo momento e, poi, in successione rapida tra loro, della Siria e della Libia. Ciò ha provocato reazioni a catena, tra cui, in particolare, la creazione dello stato islamico dell’ISIS e, in seguito, l’intervento della Russia, in difesa del governo legittimo della Siria e, da ultimo, della Turchia, in funzione di estensione della propria influenza nel Medio Oriente e nell’Africa settentrionale.

La seconda causa, che si è inserita negli effetti disastrosi determinati dalla destabilizzazione politica e sociale di molti paesi, è la spinta all’emigrazione di nuclei consistenti di popolazioni, provenienti soprattutto dall’area subsahariana, che molto spesso appartengono alla classe media. Allontanandosi dalla loro terra essi sottraggono risorse umane decisive per il progresso sociale del loro paese. La disponibilità del cospicuo denaro versato ai trafficanti per il trasporto in Europa induce a ritenere che molto spesso la narrazione dei media costituisce una affabulazione di tipo ideologico.

La spinta verso l’emigrazione è sostenuta, a livello pubblico internazionale, dalla UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – e, a livello privato, soprattutto dalle Open Society Foundations (OSF), che sono una rete di fondazioni internazionali fondate dal magnate George Soros il cui scopo è la promozione della società aperta. Entrambi gli organismi operano in maniera del tutto indipendente dagli Stati. La prima si pone in un certo rapporto – non ben definito – di superiorità rispetto a essi esercitando una sorta di magistero di soft law. Gli organismi delle Open Society Foundations supportano, invece, in modo aperto iniziative aggressive contro gli Stati – soprattutto contro l’Italia – consistenti nel finanziamento e nel sostegno mediatico alle Organizzazioni non governative (Ong) che operano pervicacemente per favorire l’ingresso illegale di migranti nel territorio italiano.

Nella realtà vi è una sorta di sinergia oggettiva tra l’UNHRC e le Ong.

La Libia, invero, è diventata, dopo l’annichilimento del regime politico precedente, compiuto dalla Francia e dagli Stati Uniti in violazione di basilari regole del diritto internazionale, luogo di transito dei migranti provenienti soprattutto dai paesi dell’area subsahariana. Essi approfittano delle condizioni di disfacimento sociale e della guerra civile in Libia per affacciarsi al Mediterraneo (l’UNHCR aveva registrato al 31 agosto 2018 in Libia 55.008 richiedenti asilo e rifugiati; la stessa organizzazione riferiva, pure senza fornirne le prove, che in Libia sarebbero stati presenti in quell’epoca circa un milione di migranti).

L’UNHCR, invece di allestire in Libia, grazie agli accordi con le autorità del paese e al doveroso sostegno della comunità internazionale, in particolare delle Nazioni Unite, mezzi e opere per l’alleviamento delle difficoltà e per la creazione di condizioni di vita accettabili per i migranti in arrivo nel paese, concertando anche accordi di rientro con i paesi di provenienza, si limita a denunciare il grave disagio dei migranti per le condizioni alimentari, di salute, di alloggio e di istruzione, di mezzi di sussistenza, acqua, servizi igienico-sanitari, facendo implicitamente di ciò responsabili i paesi terzi che non accolgono indiscriminatamente i migranti. A questo scopo è pervenuta infine alla dichiarazione che la Libia non è luogo sicuro di sbarco di migranti dopo il naufragio in mare, impedendo di fatto il funzionamento del sistema degli sbarchi previsto dalla Convenzione di Amburgo. Tale Convenzione prevede che l’allocazione di soggetti salvati in mare sia regolata in base ad accordi regionali tra i vari paesi interessati in relazione alle rispettive zone SAR. Il Governo italiano (Governo Gentiloni) ha stipulato con la Libia il 2 febbraio 2017 un accordo di collaborazione in forza del quale il primo paese avrebbe ottemperato ai suoi obblighi di allocazione di soggetti salvati nelle sue aree di competenza e l’Italia avrebbe fornito supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l’immigrazione clandestina. Il che è avvenuto: e l’Italia ha impegnato cospicue risorse per l’attuazione dell’accordo.

Esso, che ha il fondamento nella Convenzione di Amburgo, è stato messo nel nulla – come prima accennato – dall’azione sinergica dell’UNHCR e delle Ong. Le imbarcazioni di queste ultime, previ accordi con i trafficanti, stazionano sul limitare delle acque territoriali libiche per raccogliere i soggetti imbarcati su mezzi certamente inidonei alla traversata del Canale di Sicilia. Indi, sul presupposto che la Libia non è luogo sicuro di sbarco, trasportano i migranti nei porti italiani.

Se, come è capitato nel caso oggetto di esame, il salvataggio è effettuato da una nave che non appartiene alla costellazione delle Ong, i soggetti imbarcati, comandati dagli scafisti, non a caso muniti di smartphone con bussola e Gps, rivendicano con violenza il loro “diritto” a essere sbarcati in Italia. Si tratta di uno pseudo diritto, comprato all’evidenza dai migranti con pagamenti in valuta pregiata effettuati ai trafficanti, che hanno loro garantito l’approdo finale in Italia.

L’episodio oggetto del processo in esame è sintomatico di ciò. Nessun armatore e nessun comandante di navi private si permetterà più – dopo quanto accaduto nel luglio 2018 – di ottemperare all’ordine dell’autorità libica. Preferirà naturalmente, per garantire la protezione preventiva del proprio equipaggio e della propria nave, rivolgersi direttamente all’autorità dalla Guardia Costiera italiana, affinché la stessa invii mezzi militari italiani – nel caso, la motovedetta Diciotti – a raccogliere i naufraghi e a sbarcarli in Italia. Quindi, grazie al favoreggiamento sistematico delle Ong e al terrore indotto dagli scafisti negli equipaggi delle navi estranee al sistema Ong, le regole internazionali previste per l’allocazione dei migranti – una piccolissima parte soltanto di costoro, peraltro, avrebbe diritto al riconoscimento dello status di rifugiato – sono completamente frustrate. La sovranità italiana e le sue leggi sono irrise; l’art. 12 del d.lgs. 286/1998, che punisce severamente chi promuove, dirige, finanzia o effettua il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato, è messo nel nulla.

Il dr. Pietro Dubolino, già presidente di Sezione della Corte Suprema, ha indicato con chiarezza, in un articolo pubblicato lo scorso 9 agosto su La Verità, il rimedio, strettamente dovuto dalle Procure della Repubblica competenti, che è rimasto all’Italia per contenere una situazione di grave violazione del diritto internazionale, nonché delle regole interne contro l’ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato.

Poiché le Ong svolgono sistematicamente un’opera di promozione dell’ingresso illegale, ponendosi in navigazione ai limiti del mare territoriale libico e tenendosi in contatto con gli scafisti che mettono in mare imbarcazioni inidonee alla traversata, l’autorità giudiziaria avrebbe il dovere di instaurare procedimenti penali di ufficio per il reato previsto dall’art. 12 d.lgs. 286/1998, applicando conseguentemente il sequestro preventivo delle navi, ai sensi dell’art. 321 del codice di procedura penale, «sia per impedire quella che altrimenti sarebbe stata, secondo le conclamate intenzioni delle stesse Ong, la reiterazione dell’illecito, sia per evitare il rischio che le navi sfuggissero alla confisca, prevista dalla legge come obbligatoria in caso di condanna» (Dubolino).

L’autorità giudiziaria italiana ha omesso, salvo sporadici casi, del cui sviluppo non si è più avuta alcuna notizia e per i quali, comunque, non è stato disposto il sequestro preventivo delle navi, di compiere i suoi più essenziali doveri di tutela della legalità, lasciando completamente libero lo svolgersi di un carosello pericoloso nel mare Mediterraneo. In questo carosello la vita dei migranti è costantemente messa in pericolo, le limitate risorse economiche dei migranti sono loro integralmente depredate dagli organizzatori dei traffici illeciti; le leggi dello Stato italiano irrise, con la conseguenza paradossale che l’Italia è costretta a fornire mezzi economici di rilievo per consentire l’ingresso illegale nel territorio dello Stato.

Il rovesciamento rivoluzionario delle responsabilità è realizzato dai media – indotti a ciò dagli immensi finanziamenti veicolati alle Ong e agli enti loro collegati dagli organismi mondialisti – che accusano le autorità italiane di non fare abbastanza per l’accoglienza di coloro che entrano illegalmente nel paese. Le accuse spesso sono ancora più impudenti, perché giungono a dire che la responsabilità delle morti in mare è dell’autorità italiana; ovvero che la permanenza per qualche giorno di soggetti soccorsi sulle navi militari italiane, in attesa che l’autorità governativa attivi il circuito internazionale inteso a individuare il luogo sicuro di sbarco, congruo giuridicamente per ogni singola vicenda, integri il delitto di sequestro di persona a carico delle autorità italiane. Nell’attesa delle decisioni dell’autorità i migranti, per lo più muniti di telefoni cellulari tecnologicamente avanzati, inscenano rappresentazioni volte a creare pseudo situazioni di necessità, minacciando (falsamente) di gettarsi in mare. I loro sostenitori in sede mediatica o giudiziaria allegano pedissequamente che costoro si trovano in uno stato di necessità: tutto ciò nonostante che i militari italiani – che si sono resi meritevoli del salvataggio di innumerevoli vite umane – forniscano loro generi di conforto e mezzi di riparo; somministrino cure ai malati, alle donne e ai bambini.

V’è tutto un mondo che sovverte la realtà delle cose; questo mondo è potentissimo perché riceve sostegno mediatico e risorse economiche dalle organizzazioni mondialiste, che perseguono dichiaratamente lo scopo di abbattere la sovranità degli Stati e, in particolare dell’Italia e, con essa, naturalmente, le leggi, soprattutto penali, che ne dovrebbero costituire l’armatura cruciale contro le aggressioni esterne. Le autorità preposte alla tutela della legalità – le Procure della Repubblica competenti in relazioni agli sbarchi – sembrano remissive e/o impotenti. Non vi è notizia di un’indagine organica – che dovrebbe essere condotta dai magistrati delle Direzioni Distrettuali Antimafia in relazione all’evidente carattere mafioso delle organizzazioni che dirigono il traffico illegale – volta ad accertare alle radici le responsabilità dei capi delle associazioni criminali responsabili del traffico di persone nel canale di Sicilia.

La normativa del 1998, integrata nel 2002, che fin da subito fu definita simbolica dai suoi oppositori, per svilirne immediatamente ogni portata applicativa e farne motivo di scherno perché asseritamente espressiva di un anacronistico securitarismo, è diventata effettivamente una vana etichetta a causa della scarsissima disponibilità delle autorità giudiziarie inquirenti ad applicarla realmente, svolgendo nei confronti dei criminali stranieri quelle indagini d’avanguardia che sono praticate quotidianamente per scoprire gli appalti irregolari o i favoritismi politici, e conseguentemente applicando le misure cautelari reali invasive che sottraggono ai criminali la disponibilità dei mezzi per continuare a delinquere.

Sembra quasi che al cupio dissolvi di una maggioranza politica completamente estranea al senso del dovere verso la patria e dimentica degli interessi vitali del paese faccia riscontro l’identico atteggiamento di un’autorità giudiziaria che non osa misurarsi, con la semplice arma della legge, con coloro che spadroneggiano nel mare, nei paesi di partenza e nello stesso territorio italiano, con gli strumenti della violenza e della frode, arricchendosi a spese dei più deboli e dei più indifesi.

Foto Ansa

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