Mica bisogna essere “amici dei mafiosi” per accorgersi degli eccessi del 41 bis

Secondo la Cassazione ai detenuti per mafia è legittimo limitare il diritto a essere genitori. Giusto. Ma lo è anche dal punto di vista dei figli? Un caso a Trieste

Pubblichiamo la rubrica di Maurizio Tortorella contenuta nel numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

Questa rubrichetta si è già occupata del 41 bis: il cosiddetto regime carcerario “duro”, riservato ai mafiosi e ai detenuti ritenuti particolarmente pericolosi. Lo abbiamo scritto in luglio, poco prima che Bernardo Provenzano morisse in cella anche se da tempo totalmente incapace d’intendere e di volere: se sono più che giustificate le regole che cercano d’impedire contatti esterni a chi dal carcere potrebbe condizionare o guidare gli affiliati di un’organizzazione criminale, pare assai meno corretto imporre altre norme, del tutto vessatorie, che con quella logica non hanno nulla a che spartire. Per esempio il divieto di cucinare. O l’obbligo di andare in bagno sempre e soltanto sotto l’occhio vigile di un agente di polizia penitenziaria. O anche l’isolamento nelle cosiddette “aree riservate”, dove i “41 bis” non possono nemmeno rivolgere la parola agli agenti. Hanno senso?

Perfino la presidente della commissione Antimafia, Rosi Bindi, che non ha mai avuto particolari propensioni garantiste, si è posta il problema, sia pure a livello squisitamente teoretico: «Sul 41 bis – ha detto – siamo disponibili a fare tutte le valutazioni per capire se ci sono regole non rispettose della dignità della persona».

Questa rubrichetta si è permessa anche di criticare, ma una volta o due soltanto, la Corte di cassazione per alcune sentenze almeno apparentemente illogiche. Ecco, in questo caso i due temi si fondono insieme. Perché una recentissima sentenza della prima sezione penale della suprema corte (la numero 47939 dell’11 ottobre 2016) ha rigettato il ricorso di un boss della camorra, in carcere a Trieste per una sfilza di reati lunga così. Che cosa succede? Che il boss è separato dalla prima moglie e ha avuto una seconda compagna (mai sposata) in Spagna, dove a lungo è stato latitante ed è stato catturato nel 2012. Da entrambe le relazioni il boss ha avuto figli, e dalla seconda in particolare è nato un figlio che è ancora minorenne. Per questo il recluso ha chiesto di poter dialogare telefonicamente una volta al mese con il ragazzino. Ma il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto la richiesta e stabilito che, in base al 41 bis, il recluso abbia diritto a un solo colloquio telefonico mensile con un familiare.

Questione chiusa. O forse no
Così il boss ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, lamentando che fossero stati violati gli articoli 3, 29 e 30 (uguaglianza, rapporti familiari e doveri paterni all’educazione), perché la legge fondamentale non prevede «un numero di colloqui maggiore per i detenuti che abbiano figli nati fuori dal matrimonio». Il Tribunale ha respinto l’eccezione, sostenendo che la vera ragione per cui gli veniva rifiutato il colloquio fosse da cercare nelle «difficoltà logistiche derivanti dal suo essere dimorante in Spagna».

Il boss ha quindi fatto ricorso in Cassazione. Che ha respinto la richiesta. Confermando che il 41 bis, laddove limita a una sola telefonata mensile i rapporti familiari del recluso, non viola alcun suo diritto costituzionale: «La norma – scrivono i giudici – ha ripetutamente superato il vaglio di legittimità in considerazione delle esigenze di ordine e di sicurezza che giustificano le limitazioni previste». E pertanto è legittimamente limitato anche l’esercizio del diritto a essere genitori. Fine della questione.

Tutto bene, tutto giusto. E nessuno prova particolare simpatia per un boss della camorra, ci mancherebbe. Ma i supremi giudici, così come la Corte costituzionale nelle valutazioni pregresse cui fa riferimento la Cassazione, hanno visto la questione dal punto di vista di un bambino? Hanno provato a immedesimarsi nella sua lontananza da un padre? Chissà…

@mautortorella

Foto: Ansa

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