Lodo Conte, Carobbio è credibile. Anche se si contraddice

Pubblicate oggi le motivazioni della sentenza del Tnas del 5 ottobre scorso: chiaro lo sconto relativo all'esclusione di Mastronunzio, mentre lascia perplessi quanto scritto su Carobbio: si contraddice, ma è ritenuto credibile.

«Il Mastronunzio non era stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell’illecito, ma perché infortunato in quel lasso temporale». Sta in queste righe la ragione dello sconto di pena di cui ha usufruito Antonio Conte lo scorso 5 ottobre, come si legge nelle motivazioni della sentenza del Tnas depositate oggi. Un lodo arbitrale lungo 12 pagine, in cui il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport abbraccia nella sostanza la linea difensiva dell’avvocato Bongiorno, legale del tecnico bianconero.

PIPPO CAROBBIO. Ma se è stata ritenuta valida la tesi della difesa relativa al giocatore senese, diverso invece è stato il parere sul grande accusatore Carobbio, non più ascoltato dal Collegio perché pareva «superfluo ascoltare nuovamente un soggetto già inteso due volte dalla Procura federale e una volta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona». Su quanto detto da Carobbio il Collegio si rende conto che non tutto torna e che ci sono alcuni punti di contraddizioni, ma «non ritiene che le dichiarazioni rese da quest’ultimo siano il frutto di un accanimento perpetrato da questi a danno del Conte.

SU STELLINI. Punto importante è poi quello che arriva a provare la colpevolezza di Conte in merito all’omessa denuncia per il match tra Siena ed Albinoleffe. Qui salta fuori il nome dell’assistente Cristian Stellini, stretto collaboratore del tecnico: l’allenatore juventino non avrebbe potuto non conoscere la combine, e la sua difesa ammette che ne avrebbe avuto conoscenza l’8 marzo 2012. «La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 08 marzo 2012».

CONTE E GHELLER: DUE METRI DIVERSI? Insomma, è accolta la tesi dell’infortunio di Mastronunzio e ritenuto credibile Carobbio, nonostante ci siano elementi contraddittori. C’è però una frase da tener presente in tutta la vicenda, rintracciabile all’interno del lodo. Si parla infatti del «principio dell’ordinamento sportivo in ordine alla assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio». In sintesi, non ci vuole la certezza di aver compiuto un illecito per poter condannare un soggetto. È quello che è successo a Conte: regge l’accusa di Carobbio, nonostante il Tnas riconosca alcune contraddizioni in quanto da lui dichiarato. E così ecco che il tecnico viene condannato per omessa denuncia, sebbene lo stesso Stellini nel suo interrogatorio lo tagliasse fuori, avendo dichiarato che Conte non sapeva nulla di quella combine. Ma quelle parole, si legge nella motivazione di oggi, sono ritenute «superflue». Dieci giorni fa si leggeva (su pochi giornali, per la verità) di Mavillo Gheller, ex-difensore del Novara deferito nell’ambito del Calcioscommesse in merito al match col Siena e prosciolto in via definitiva lo scorso 5 novembre perché il suo accusatore, guarda caso Carobbio, non veniva ritenuto attendibile. Perché con Conte è stato usato un metro diverso?

Exit mobile version