L’aquila nera

Perché le peggiori ingiustizie si possono consumare all’ombra della più perfetta applicazione della norma giuridica. Riflessioni di un ex terrorista, in margine al caso Nobili, l’ex presidente Iri vittima di un sistema giudiziario identico a quello che ha stritolato i giovani reduci della lotta armata. Il garantismo? “Non fa parte del dna della sinistra comunista”

“È arrivata l’aquila nera”. Questa espressione del gergo carcerario significa che sei stato convocato nell’Ufficio Matricola (la segreteria del carcere) e ti è stato notificato un ordine di carcerazione, un mandato di cattura. Avviene molto spesso, è una comune prassi del sistema giudiziario italiano.

Arresto chiama arresto Quando il carcere era popolato solo dai “comuni”, l’aquila nera era la scoperta di nuovi reati, ma poi è arrivato il ’68…

Questo incipit ci è venuto in mente leggendo della vicenda di Franco Nobili, arrestato e riarrestato – così ci dice un redattore del Giornale – per vicende legate a Tangentopoli. Per inciso, va detto che il Cavalier Nobili, ex presidente Iri e sicuramente meno fortunato di altri suoi colleghi “asinelli”, è stato prosciolto e riprosciolto, un innocente rimasto stritolato nella rivoluzione giudiziaria di Mani Pulite (in margine consentiteci di notare che il numero delle assoluzioni e delle prescrizioni è talmente elevato che non possiamo non pensare che sia in atto la soluzione politica, all’italiana).

Tornando al Giornale e all’articolo di Renato Farina, vi vogliamo segnalare che acutamente viene riconosciuto il carattere formalmente corretto, ancorché atroce, dell’“aquila nera”. Tutto avviene secondo norma, coi timbri al posto giusto, anche se l’incontro con la rapace metafora è un trauma che ti spezza le ginocchia, e qualcuno non è riuscito a superarlo: non voglio qui parlare del povero Dottor Cagliari di cui tutti sapete, ma di decine, centinaia e forse migliaia di giovani che nel ’68 hanno scelto la lotta armata e successivamente hanno conosciuto la durezza del carcere, qualcuno non è riuscito a sopravviverci, tutti ne portano segni umani e morali indelebili, nel loro piccolo anonimato. Sì, non erano forse uomini enormi, non avevano la caratura dostoevskiana, ma hanno fatto scelte tragiche, a tutti i livelli. E le pagano tuttora. Con buona pace del disprezzo che li circonda.

La giurisprudenza dell’emergenza Che c’azzecca? Beh, qualche colpa i lottarmatisti l’hanno avuta. Ma anche qualche “merito”: se voleste fare un piccolo sforzo di memoria, scommetto che vi verrebbe in mente che contro il terrorismo sono stati elaborati e messi a punto alcuni strumenti giudiziari che alla lunga si sono rivelati molto utili. Per carità di patria taccio dei pentiti, assicurandovi solo che, i terroristi, pentiti lo erano davvero, ma non è questo il punto. Dall’art. 4 della legge Cossiga (sic!) che per la prima volta introduce sconti di pena a favore del signor Fioroni (do you remember il 7 aprile e il tragico sequestro Saronio?), si passa alla legge 382 dell’82, per arrivare poi a tutto quanto sapete sui pentiti di mafia. Ma soprattutto abbiamo una notevole evoluzione del cosiddetto reato associativo. Scusate il tedio, ma dovete sapere che secondo l’ordinamento giuridico corrente, la responsabilità penale è individuale, in altri termini chi compie un reato ne risponde davanti alla legge. Con il terrorismo questo assunto è stato tracimato dal concetto di partecipazione a banda armata, con varie gradazioni. Per spiegare era sufficiente partecipare a qualche riunione politica senza commettere alcun reato specifico (che peraltro sicuramente poi qualcuno commetteva) che ti beccavi un’imputazione per partecipazione semplice a banda armata. Pena prevista: dai 3 ai 5 anni di galera. Da qui al successivo sviluppo del concorso esterno in associazione mafiosa, il passo è stato breve, e mal ne incolse all’“Imputato del secolo” che incautamente appoggiò tutte quelle iniziative che adesso si trova ad affrontare in un’aula bunker (totem dei maxi processi al terrorismo).

Tornando all’aquila nera, il meccanismo era questo: ti arresto, per partecipazione a banda armata; quando i termini di carcerazione preventiva, cioè senza processo (termini allora decisamente molto lunghi) stanno per scadere, oplà! arriva l’aquila nera e viene contestato un reato strumentale allo scopo della banda, generalmente porto d’armi o concorso morale di qualunque tipo di reato. Ergo, i termini di carcerazione ripartono da zero e la ruota riparte. La legge Gozzini è una scaturigine riparatoria di questo sistema che prima ti fa scontare la pena e dopo, eventualmente, ti condanna.

La glaciale correttezza delle procedure Ma ora abbandoniamo queste necessarie e rudimentali premesse dottrinarie, per arrivare al dunque: dalla lotta al terrorismo alla lotta alla mafia gli strumenti giudiziari sono analoghi e sono stati sviluppati per successivi gradi di raffinatezza giuridica: in sostanza è stato un vanto dello Stato di non essere ricorso ai Tribunali Speciali, di non avere ripristinato la pena di morte (nonostante la precisa richiesta in tal senso avanzata da Ugo La Malfa). Tutto si è svolto nell’ambito di una stretta osservanza della norma giuridica, ovviamente stabilita dal potere legislativo, il Parlamento. Con l’avvento di Mani Pulite, cambiando i soggetti passivi di tali trattamenti, l’allarme sociale si è esteso; è stato condannato il carcere preventivo, qualcuno si è sollevato contro il tintinnar di manette… forse giustamente, ma sicuramente dimentico della glaciale correttezza delle procedure. Tutto ciò, dal trattamento dei terroristi, a quello dei tangentisti, a quello della povera Sharifa – cui auguriamo che il Cavalier Nobili voglia anticipare parte della somma che riceverà come giusto indennizzo per l’ingiusta carcerazione (perché chi subisce un’ingiustizia deve destinare un eventuale risarcimento pecuniario in beneficenza?) – tutti questi “casi” come si dice, derivano da una rigida e forse ideologica applicazione della legge.

La sinistra garantista? Smemoratezza storica È quasi un luogo comune che Mani Pulite sia stata una rivoluzione condotta per via giudiziaria. Una consistente parte dell’opinione pubblica ritiene tuttavia che si tratti non tanto di rivoluzione, ma di involuzione giustizialista e svolta autoritaria della sinistra. La sinistra (ammesso che sussista una valenza semantica in questo concetto) vanterebbe una tradizione garantista che sarebbe stata tradita in occasione di Mani Pulite. Molto ci incuriosisce questa smemoratezza storica; chi avesse (molto) tempo per la lettura, vada a rileggersi l’Arcipelago Gulag e Il libro nero del comunismo. Ricordiamo, per giudicare il presente. Sicché potremo vedere che il formalismo giudiziario, la dittatura formalmente corretta, hanno profonde radici storiche, specialmente a “sinistra”. Ovviamente non c’è alcun nesso tra il nostro ordinamento giudiziario, la magistratura e questa galleria degli orrori. Abbiamo personalmente conosciuto magistrati che hanno sacrificato molto di sé per sconfiggere il terrorismo e ammiriamo la loro statura umana e correttezza giuridica.

Per concludere vi segnaliamo una grande-piccola differenza tra il nazionalsocialismo e lo stalinismo: il primo rastrellava i ghetti, usava la brutalità delle armi e dei campi di lavoro coatto; nel secondo caso, e chi conosce Solgenitsin ci conforterà, si pone alla base del Gulag una sentenza “corretta” (in un’astrazione giuridico-formale) emessa da un tribunale regolare, che sia stata emessa contro deviazionisti, kulaki e anticomunisti di ogni specie. Una formalità dittatoriale che ritroviamo nel “tribunale del popolo” brigatista che condanna a morte il povero Roberto Peci. Ma questa è un’altra storia che speriamo di approfondire in un’altra occasione.

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