Se sono a credito Irpef ma incapiente, come faccio a non perdere il contributo? L’esperto risponde

Un problema abbastanza comune per tanti dipendenti che utilizzano il modello 730 per farsi rimborsare spese sanitarie o il mutuo. La risposta del nostro tributarista

Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a studiocasto@virgilio.it, specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito

Spett. redazione, vorrei proporvi questo quesito: se un contribuente risulta a credito Irpef nel suo 730 ma è incapiente, come deve fare per non perdersi il rimborso? Grazie!
Sig. Luciano Scenna

Risposta

Purtroppo questo è un problema abbastanza comune per tanti dipendenti che utilizzano il modello 730 per farsi rimborsare spese sanitarie o il mutuo. E’ opportuno fare una panoramica generale per prospettare varie situazioni di incapienza. Prima di tutto, se il risultato contabile della dichiarazione dei redditi evidenzia un credito per il contribuente dichiarante, il rimborso al dipendente è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto (datore di lavoro) a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

In sostanza, il datore di lavoro può compensare nel modello F24, col quale versa le imposte trattenute a tutti i dipendenti in busta paga di quel mese (nel caso della retribuzione del mese di luglio, si fa riferimento all’F24 da versare generalmente entro il 20 agosto), con le imposte a credito da rimborsare al lavoratore contribuente, per effetto di quanto calcolato nel modello 730, e comunicato dal Caf o dal professionista nel modello 730-4 inviato alla sede legale oppure risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3, se il datore di lavoro presta l’assistenza fiscale ai lavoratori.

Se il datore di lavoro è incapiente. Se le somme a debito in F24 nella sezione erario non sono sufficienti a rimborsare le somme a credito (rimborsi Irpef ai dipendenti), gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2014. Di tale situazione il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.

Ad esempio, se il datore di lavoro sostituto d’imposta, riceve un modello 730-4 dal Caf nel quale si evidenziano rimborsi d’imposta pari a 1.000 euro, ma dalle buste paga risultano da versare imposte Irpef a debito, trattenute a tutti i dipendenti, pari a 500 euro, il sostituto comunica al lavoratore la sua incapienza nel mese di riferimento (luglio 2014) e rimborsa nella busta paga di luglio, calcolata ad agosto, la cifra di 500 euro (portando a zero quanto dovuto all’Erario). Nella busta paga di agosto 2014, rimborsa il restante credito Irpef di 500 euro, laddove le retribuzioni dei dipendenti consentono il rimborso di tutta la cifra. In caso contrario prosegue nei mesi successivi.

Incapienza e rimborsi Irpef per più dipendenti: le modalità di ripartizione. In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Incapienza fino a fine anno 2014 e certificazione nel modello CUD 2015. Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (Cud). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

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