Solo Berlusconi può essere processato e assolto più volte per lo stesso fatto finché non si trova un giudice che lo condanni

Presso la Giunta per l'elezioni e le immunità parlamentari del Senato, sono state depositate due sentenze della Corte Suprema di Cassazione sulla vicenda Mediaset

Presso la Giunta per l’elezioni e le immunità parlamentari del Senato sono state depositate, su richiesta della Giunta stessa, due sentenze della Corte Suprema di Cassazione, rispettivamente della Seconda e della Terza Sezione Penale, che in nome del popolo Italiano hanno confermato il proscioglimento di Silvio Berlusconi per la vicenda dei diritti Mediaset.

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sentenza 2

La Terza Sezione ha, infatti, il 6 marzo 2013 dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero nei confronti della sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma, nei confronti di Silvio Berlusconi.

Nella sentenza a pagina 9, i giudici di Cassazione scrivono: «Ora, a fronte di una pronuncia che ha ritenuto il contenuto probatorio, documentale e dichiarativo, complessivamente insufficiente a sostenere l’accusa in giudizio relativamente all’assunto centrale di tutti gli addebiti contestati nel processo, rappresentato, nella specie, dalla interposizione fittizia di varie società negli acquisti dei diritti di sfruttamento dei prodotti televisivi e cinematografici, assunto, come visto, denominato dalla sentenza come postulato n.1) tanto da averne conseguentemente fatto derivare, coerentemente, la pronuncia di assoluzione sia dagli addebiti di cui all’art. 8 (fatta eccezione per quelle condotte ritenute coperte da prescrizione, per le quali, in applicazione dei principi espressi dalla pronuncia delle Sez. U., n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, la declaratoria di estinzione è prevalente sul proscioglimento nel merito) sia degli addebiti di cui all’art. 2 (oltre che, naturalmente, per il reato di cui all’art. 3).

Lo stesso P.M. non ha dunque impugnato la sentenza con riguardo alla declaratoria di proscioglimento per insussistenza del fatto intervenuta con riguardo all’art. 8.

Ne deriva che, a fronte della ormai non più controvertibile statuizione che ha ritenuto non provata la fatturazione per operazioni inesistenti, verrebbe in definitiva richiesto, tramite l’odierno ricorso, a questa Corte innanzitutto e al giudice di rinvio in secondo luogo, di censurare la sentenza impugnata per non avere la stessa ritenuto, sia pure nei termini e limiti cognitivi richiesti dall’art. 425 c.p.p., provata la falsità di fatture utilizzate in dichiarazione per le quali detta mancata prova (anche in relazione  alla dichiarata prescrizione) è invece ormai, come appena detto, stata definitivamente accertata in relazione alla loro emissione, stante la mancata impugnazione da parte dello stesso P.M».

La Seconda Sezione Penale il 18.5.2012 respinge il ricorso del PM di Milano avverso la sentenza di proscioglimento di Silvio Berlusconi del GIP di Milano.

Nella sentenza è scritto a pag. 3: «L’esame delle fonti di prova indicate dal PM a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio non consentiva di individuare alcun concreto elemento probatorio da cui poteva evincersi una partecipazione materiale o anche solo morale di SB ai reati contestati nel presente procedimento», e a pag. 6 si rileva «che il Gup di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati titolari di cariche sociali o dirigenziali ovvero destinatari di incarichi specifici, escludendo dal rinvio a giudizio Silvio Berlusconi, per il quale, dopo la cessazione dalle cariche societarie, non emergevano condotte concludenti ai fini di un concorso  nei reati addebitati, neppure sotto un profilo della gestione di fatto».

A pagina 10 si trova scritto: «nella specie, tuttavia resta decisivo osservare che il Gup, piuttosto che anticipare il giudizio sull’eventuale dimostrazione della colpevolezza dell’imputato nel successivo dibattimento si è soffermato nel rilevare la totale insufficienza di prove sull’esercizio di fatto di concreti poteri di gestione sulle società da parte dell’imputato e del suo concorso nei reati ascritti, così che la decisione in esame risulta correttamente ed incensurabilmente fondata sull’indiscusso potere del giudice dell’udienza preliminare di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori oppure inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, in ossequio alla duplice finalità di evitare dibattimenti inutili e di non,pregiudicare situazioni che non sono immutabili».

È doveroso riportare anche quanto scritto dal GUP di Milano nella sua dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti di Silvio Berlusconi a pag. 28: «Ed invero, l’impostazione accusatoria secondo cui l’imputato Silvio Berlusconi, anche nel periodo temporale cui si riferiscono i capi di imputazione oggetto della richiesta di rinvio a giudizio, sarebbe rimasto “titolare di poteri di fatto sulla gestione di Mediaset Spa” è rimasta priva di qualsivoglia elemento di riscontro. Si rammenta – continua il Gup – che secondo gli approdi consolidati della dottrina e della giurisprudenza, la nozione dell’amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, “significatività” e “continuità” che, pur non comportando necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, richiedono comunque l’esercizio di una apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (cfr. fra le tante, Cass, Sez.V, 17 ottobre 2005, n. 43388, Carboni, Cass., Sez. V, 11.01.2008, n.7203, Salamida).

Nel caso in esame non è stato offerto dal P.M. alcun elemento probatorio, preciso e concreto, che possa considerarsi apprezzabilmente significativo dell’esistenza in capo all’imputato Silvio Berlusconi di reali poteri gestori della società Mediaset nel periodo di riferimento dei fatti per cui si procede. Non si ritiene infatti operazione giuridicamente consentita configurare, in forza del semplice richiamo al “sistema di frode, utilizzato dalla fine degli anni ’80” contenuto nel capo a) della rubrica, una responsabilità penale “derivata” dei soggetti asseritamente coinvolti , primo fra tutti l’imputato Silvio Berlusconi, anche per i fatti oggetto delle imputazioni del presente giudizio, in assenza, peraltro, di un accertamento giudiziale definitivo quanto ai fatti pregressi.

Le asserzioni del P.M.- conclude il GUP- secondo cui nella complessiva conduzione della frode, durante il lunghissimo arco temporale in cui la stessa si sarebbe realizzata, Silvio Berlusconi sarebbe “scomparso” e “riapparso” sono rimaste prive di qualsivoglia appiglio fattuale, nella misura in cui, alla formale assenza in capo al predetto imputato della titolarità di cariche nelle società del Gruppo Mediaset direttamente impegnate nella compravendita di diritti televisivi risulta corrispondere, negli ani di riferimento del presente giudizio, la carenza di prova sull’esercizio in via di fatto concreti poteri di gestione sulle medesime da parte dell’imputato».

Qualcuno dovrebbe spiegare come sia possibile che davanti a due sentenze di proscioglimento avallate dalla Cassazione, e pertanto irrevocabili, alla luce dell’art. 649 del c.p.p. che recita: «L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345». Per lo stesso fatto Silvio Berlusconi sia stato condannato nel luglio 2013 con sentenza confermata dalla sezione feriale della stessa Cassazione.

Sembra di capire che purtroppo l’art. 649 del c.p.p. sia stato sostituito da un altro articolo non scritto ma messo in pratica che recita così: «Un cittadino può essere processato e assolto più volte per lo stesso fatto finché non trova un giudice che lo condanni».

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