Accanimento clinico su minori e «libera scelta» dei genitori

Un documento del Comitato di Bioetica solleva dubbi per il ricorso ai giudici. Qualche chiarimento

Il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) ha reso pubblica una mozione intitolata “Accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei trattamenti sui bambini piccoli con limitate aspettative di vita” che ha suscitato qualche reazione scomposta oggi sui giornali. Il tema, come si dice in questi casi, è “sensibile” perché nell’opinione pubblica italiana sono ancora vivi i ricordi di quanto accaduto a Charlie Gard e Alfie Evans. Casi che, infatti, compaiono in alcune cronache dei quotidiani odierni, seppur in maniera impropria.

Il grimaldello dell’accanimento

Una premessa è necessaria: oggi, sempre di più, purtroppo, il tema dell’accanimento terapeutico (o clinico, come scrive il Cnb), tema serissimo, sta diventando il grimaldello con cui si spinge verso scelte eutanasiche. Così non dovrebbe essere, ma il lettore avveduto non può non constatare come una tale insistenza sull'”accanimento”, piuttosto che sulle cure, riveli un retropensiero non così innocente.

Detto questo, tuttavia, va rilevato come la mozione del Cnb non vada assolutamente nella direzione “inglese”, come scrive ad esempio oggi Il Giornale, quanto in quella opposta.

No ai “santoni”

Il Cnb, infatti, è innanzitutto preoccupato di specificare che su bambini dalla prognosi complicata, verso cui si tenta fino all’ultimo di fare qualcosa, non si sfoci nell’“accanimento sperimentale”, che viene così definito:

«Quando la sperimentazione non è scientificamente ed eticamente giustificata da adeguate e razionali ipotesi di ricerca, portate preventivamente all’attenzione della comunità scientifica e da essa riconosciute come legittime e valutate da comitati etici indipendenti».

In parole più semplici e grezze, il Cnb è innanzitutto preoccupato che tali minori non finiscano nelle mani di qualche santone o pseudo medico che promette cure miracolose, ma antiscientifiche e inefficaci.

Caso per caso

Un altro punto da sottolineare è che il Cnb, consapevole della delicatezza della materia e delle sue numerose varianti, parli giustamente di valutazioni che vanno fatte «caso per caso»:

«Il Cnb è consapevole che le questioni che coinvolgono l’accanimento clinico nei bambini piccoli vanno per lo più affrontate con un’analisi individualizzata, che tenga conto delle condizioni specifiche presenti nelle diverse realtà concrete: eventuali soluzioni precise possono essere date solo da chi conosce direttamente il caso clinico in questione».

Il ricorso ai giudici extrema ratio

Per quanto riguarda poi il merito delle raccomandazioni, è vero che al punto 5 si preveda «il ricorso ai giudici, in caso di insanabile disaccordo tra l’equipe medica e i familiari, come extrema ratio e nel rispetto della Legge 219/2017 [biotestamento, ndr]», ma è anche vero che poi si sottolinea che «tale soluzione andrebbe presa in considerazione solo dopo avere cercato una mediazione attraverso un’adeguata comunicazione con i genitori o la famiglia, tenendo conto di una corretta documentazione clinica e della richiesta al comitato di etica clinica».

Libera scelta dei genitori

Inoltre, nei punti precedenti si specifica che i vari casi dovranno essere valutati da «comitati per l’etica clinica negli ospedali pediatrici» (oggi sono pochissimi), con un coinvolgimento attivo dei «genitori e di persone di loro fiducia» dando loro la possibilità di avere «una eventuale seconda opinione, rispetto a quella dell’equipe che per prima ha preso in carico il bambino, se richiesta dai genitori o dall’equipe curante, garantendo, in condizione di autorevolezza scientifica, la libertà di scelta dei genitori, tenuto conto del primario interesse del figlio».

Le parole qui da sottolineare sono quelle che riguardano la «libertà di scelta dei genitori», cosa che non avvenne nei casi inglesi.

Insomma, pur nella delicatezza del tema, stando al significato letterale della mozione del Cnb, non si può dire che essa oggi ci metta sulla “via inglese”, ma che indichi dei criteri metodologici generali per affrontare taluni casi.  

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