Ci sono sette elementi d’incostituzionalità nella proposta di legge sull’omofobia
La legge anti-omofobia, che alcuni, anche tra i parlamentari cosiddetti cattolici, auspicano sia al più presto approvata dal nostro Parlamento, è una legge inutile, perché i mezzi di tutela nei confronti degli eventuali abusi subiti dalle persone omosessuali sono già ampiamente previsti dal nostro ordinamento giuridico.
Tale legge, però, oltre a essere inutile, evidenzia un chiaro intento ideologico.
Il progetto di legge anti-omofobia, anche dopo l’emendamento che è stato effettuato e che ha espunto i riferimenti all’orientamento sessuale e all’identità di genere, non muta lo scopo sostanziale del provvedimento, che è quello di promuovere una funzione pedagogica e se è il caso rieducativa del popolo italiano, affinché giunga a considerare l’omosessualità un modo come un altro di vivere la sessualità e prenda finalmente atto che non esiste una “normalità”, perché non esiste una “natura umana”.
Questa legge che non ha alcuna urgenza e gravità sociale tale da essere inserita tra i primi provvedimenti all’esame del nuovo Parlamento, invero, è parte integrante di una strategia, che ha come obiettivo finale l’inserimento, in modo articolato, nell’ordinamento giuridico italiano, del matrimonio tra persone omosessuali e l’estensione, a questi, del diritto di adozione di minori.
L’approvazione di tale legge, come ho sostenuto qualche tempo fa, è il primo step per giungere a tale fine.
Per raggiungere più facilmente tale scopo, i promotori hanno ritenuto di innestare il progetto di legge anti omofobia su una legge speciale già esistente: la cd. “legge Mancino” n. 122/1993, modificativa della legge n. 654/1975, che ha recepito nel nostro ordinamento la Convenzione di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.
A tale legge – che prevede forti sanzioni penali di tipo detentivo e accessorio a chi diffonde, incita a commettere, o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e che vieta, tra l’altro, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per i motivi suddetti, – si è pensato di aggiungere altre due “categorie protette”: quelle afferenti all’omofobia e alla transofobia.
Tali due nuove categorie che si intende inserire nella legge Mancino, oltre che evidenziare un vero e proprio pericolo per la libertà di pensiero e di espressione, pongono, tra l’altro, seri elementi di incostituzionalità della proposta di legge, che di seguito esaminiamo.
È utile, inizialmente, chiarire che i termini – omofobia e transfobia – hanno un’accezione incerta e comunque non prevista dal nostro ordinamento giuridico, il cui contenuto sarà determinato e non solo interpretato, dall’applicazione giurisprudenziale, con evidenti rischi di pronunce radicalmente difformi, a causa del significato discrezionale che di volta in volta l’autorità giudiziaria darà a tali termini.
1. Ciò individua una prima questione di costituzionalità e chiama in causa il principio di tassatività, direttamente collegato all’articolo 25 della Carta costituzionale. Viene, infatti, abbandonato un sistema penale fondato, per senso di realtà e garanzia, su dati oggettivi e diventano penalmente rilevanti, con conseguenze non lievi, viste le sanzioni in discussione, categorie non definite – per l’appunto, omofobia e transfobia –, la cui area di applicazione è ad alto rischio di arbitrarietà.
Oltre alla violazione del principio di tassatività per incertezza sull’oggetto effettivamente tutelato, le disposizioni progettate rischiano di violare il principio di tassatività anche sotto il profilo dell’idoneità descrittiva della proposizione normativa. I concetti di omofobia e transfobia non hanno precisione descrittiva e quindi risulta non chiaramente delimitato l’ambito dell’intervento punitivo.
2. Un’estensione così ampia della fattispecie incriminatrice chiama in causa l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la manifestazione libera del proprio pensiero. Potrebbe, infatti, essere incriminato discrezionalmente da un giudice, secondo il dettato di tale legge, anche chi manifestasse l’opinione dell’esistenza in natura di maschio e femmina e della necessità che il diritto positivo sia fondato sul diritto naturale e ciò anche se tale opinione fosse esplicitata nell’assoluto rispetto di tutti, senza tradursi in alcuna condotta denigratoria, o comunque intrinsecamente illecita.
3. Proprio per i contorni incerti dei termini omofobia e transofobia, analogo richiamo va operato riguardo all’articolo 19 della Costituzione, con riferimento alle confessioni religiose, il cui insegnamento si basa sulla distinzione dei sessi derivante dalla natura. Il testo della legge in esame non impedirebbe in alcun modo, che talune azioni di tipo apostolico e catechistico di promozione della famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio, che ponessero riserve nei confronti delle unioni tra persone omosessuali, rischino di tradursi in quella “propaganda” che è sanzionata dalla combinazione fra le nuove disposizioni e quelle delle leggi 122/1993 e 654/1975.
4. Un altro contrasto della legge è con l’articolo 18 della Costituzione che consente ai cittadini di associarsi liberamente. Il progetto di legge, invero, prevede alcune misure – sequestro, confisca dei beni, fino a giungere allo scioglimento – nei confronti di quelle associazioni i cui componenti siano condannati dalla nuova normativa.
5. Il testo, ancora, si pone in evidente contrasto anche con l’articolo 33 della Costituzione, che prevede la libertà di insegnamento. L’abnorme dilatazione delle fattispecie penali – esito delle nuove disposizioni che inseriscono i termini omofobia e transfobia, privi di un contenuto certo – pone a rischio la libertà di ricerca e d’insegnamento. Studi e/o terapie psicologiche, ad esempio, che avessero l’intento di risolvere il disagio di chi fosse orientato verso persone del medesimo sesso, finirebbero certamente per rientrare sotto il cono di attenzione della magistratura. Esistono, infatti, studi seri di psicologia, che insegnano che l’orientamento verso le persone del medesimo sesso è qualcosa da affrontare con equilibrio e delicatezza, sapendo che provoca non poco disagio in chi lo vive; ma, anche, che si tratta di una condizione che può essere positivamente risolta, superando situazioni difficili, come in più di un caso è accaduto.
6. L’inserimento dell’estensione nella “legge Mancino” dell’omofobia e transfobia, confligge con gli articoli 13 e 3 della Costituzione, nel punto in cui prevede, in aggiunta alla sanzione principale, la sanzione accessoria dell’attività in favore di associazioni di volontariato, comunque con finalità sociali, sotto un duplice profilo: a) si tratta di lavoro non retribuito, che dunque si traduce in una ingiustificata limitazione della libertà della persona, posto che interviene quando la pena inflitta è già stata espiata (si segnala in proposito che anche il lavoro prestato negli istituti penitenziari è retribuito); b) quell’attività potrebbe essere imposta anche alle dipendenze di associazioni a tutela delle persone omosessuali, come era nella prima stesura del testo base e come non è in alcun modo escluso dalla nuova versione: questa sorta di contrappasso aggiornato è ulteriormente limitativo, oltre che della libertà fisica, anche di quella di opinione.
7. L’innesto delle nuove disposizioni avviene formalmente sugli articoli della legge n. 654 del 13 ottobre 1975, a sua volta di ratifica e di esecuzione della convenzione contro le discriminazioni razziali, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Le disposizioni contenute in una legge di ratifica devono muoversi lungo i binari dell’atto internazionale sottoscritto, cui si dà applicazione nell’ordinamento nazionale. Come per le leggi di conversione dei decreti legge costituisce orientamento consolidato della Corte Costituzionale il principio di congruità fra le modifiche apportate in sede di conversione rispetto all’oggetto originario del decreto legge, con la conseguenza che norme pur costituzionalmente legittime cadono sotto la censura della Consulta perché extra ordinem rispetto alla stesura iniziale del decreto, e come un decreto legislativo non può discostarsi dai principi e dai criteri indicati nella legge di delega, a pena – anche in tal caso – d’incostituzionalità, alla stessa maniera una legge di ratifica di una convenzione internazionale non può estendere la propria sfera di applicazione verso ambiti non presi in considerazione dal provvedimento concordato fra gli Stati firmatari. Nel caso specifico, oggetto della convenzione è la eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale: si tratta di un tema ben diverso dalla discriminazione su base omofoba o transfoba.
Vi è pertanto un evidente conflitto con gli articoli 10 e 11 della Costituzione, essendo violato il principio, insito in tali disposizioni, del corretto recepimento delle convenzioni e dei trattati internazionali attraverso gli strumenti normativi dell’ordinamento interno: è evidente nel caso in esame l’impropria estensione della convenzione di New York a un ambito neanche lontanamente immaginato dai sottoscrittori di quell’atto.
La proposta di legge anti-omofobia proprio perché s’innesta sulla legge Mancino, risente di tutti i rilievi d’incostituzionalità anzidetti, ed è, dunque, inaccettabile.
È, pertanto, da contrastare in modo radicale una sua approvazione, non essendo sufficienti a evitare abusi nella sua applicazione, neppure eventuali emendamenti che prevedano clausole di garanzia, poiché proprio l’indeterminatezza dei termini omofobia e transfobia lascerebbe, comunque, ampia discrezionalità ai giudici di riempire di contenuto e di interpretare tali categorie non definite dal nostro ordinamento giuridico, in modo gravemente lesivo della libertà di pensiero e di espressione, esponendo i “buoni” a un costante e defatigante (e costoso) contenzioso.
Non bisogna, infine, dimenticare che questa proposta di legge liberticida è la prima tappa di un processo di rieducazione del popolo italiano verso una sessualità liquida che mira a cambiare le basi della convivenza sociale depotenziando la famiglia.
Papa Francesco, però, intervistato dalla radio diocesana di Rio de Janeiro, ha ricordato a tutti che: «La famiglia è importante, è necessaria per la sopravvivenza dell’umanità. Se non c’è la famiglia, è a rischio la sopravvivenza culturale dell’umanità. La famiglia, ci piaccia o no, è la base».
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Ma non fa parte del diritto naturale la libertà di fare le proprie libere scelte in campo sessuale? E non fa parte del diritto naturale il diritto che quella scelta perché sia libera non sia ostacolata? E qual’è il modo. Ne ha uno Stato per tutelare questa libertà ?
I casi sono due: o non ha letto i miei interventi e ha postato il suo a caso oppure ha letto e capito benissimo e non ha argomenti. La Legge Mancino è nata vent’anni fa per contrastare ben precise situazioni (possibili tentativi di ricostituzione del partito fascista e frange violente che da lì trovano ispirazione). Punto.
Ora qualcuno mi deve spiegare cosa c’entra
Vorrei aggiungere un altro aspetto, che potrebbe avere a che fare con l’art.32 della Costituzione (che tratta il diritto alla salute e a rifiutare cure non richieste).
Supponiamo che io fossi un vero omofobo, nel senso letterale del termine, cioè avessi un corpo che, vedendo effusioni omosessuali, reagisce violentemente con paura, nausea, vomito… Insomma una specie di allergia. Mi chiedo: le mie reazioni patologiche verebbero punite? Fra le pene accessorie ci sarebbe una cura per abituarmi alla visione di effusioni omosessuali? Non avrei diritto a rifiutare tali cure?!!!
L’ipotesi sarà forse un po’ esagerata, ma non mi sembra lontana dalla realtà. Penso che i normali ormoni dello sviluppo (etero)sessuale, potrebbero provocare piccole repulsioni a chiunque: non ci troverei nulla di strano se un adolescente dovesse veramente vomitare alla vista di qualche comportamento omosessuale. Davvero si metterebbe in galera un ragazzino solo perché ha avuto una crescita “eccessivamente eterosessuale”? Gli darebbero, come pena accessoria, quella di collaborare ad un’associazione gay, traumatizzandolo a vita. Chi pagherà i danni alla sua salute?
Vedendo delle “effusioni” (etero o omosessuali che siano) ognuno potrebbe anche semplicemente continuare a farsi gli affari propri lasciando agli altri il diritto di vivere in pace la propria vita. Infastidito? Basta voltarsi dall’altra parte. Dunque, visto quello che scrive, tolga pure il (punto interrogativo) da suo nick.
Non è importante se io sono omofobo o non lo sono, tanto si trattava di un’ipotesi.
Dalla sua risposta vien fuori che lei, se fosse un poliziotto e fosse in vigore la nuova legge, mi arresterebbe solo perché ho fatto un’ipotesi! Interessante 🙂
Comunque non avevo ipotizzato un banale fastidio, di quelli che si ha il tempo di voltarsi per evitarli, ma una grave reazione immunitaria che avvenga istantaneamente, prima ancora di riuscire a voltarsi. Spero che questa malattia non esista mai, non oso immaginare le cattiverie che fareste a un povero malato, voi bacchettoni anti-omofobia, solo perché ha vomitato vedendo un Gay Pride (dove le effusioni sono ad un livello disgustoso, da pornografia). Magari, se uno si volta per non guardare quelle cose, i partecipanti si permettono pure di fare gli offesi, di dire che con quel gesto li stai emarginando/disprezzando. E allora perché lei suggeriva di voltarsi? Evidentemente perché non aveva argomenti seri da proporre.
Forse non le è chiaro l’argomento di questa pagina: non si sta parlando di omofobia, ma di eterofobia. Non sono io, l’ipotetico omofobo, che mi faccio gli affari degli altri, ma sono gli omosessuali che, scrivendo questa legge, si stanno permettendo di farsi gli affari miei e gli affari della religione e gli affari di chiunque ama dire la verità biologica… vogliono tappare la bocca a tutti, sono loro che non lasciano vivere in pace la vita degli altri.
Come si fa a buttare via 400 emendamenti interessanti e sostituirli con uno solo? In che razza di tirannia stiamo vivendo?
Per ulteriore chiarezza queste sono le pene e le sanzioni accessorie previste dalla Legge Mancino:
Articolo 1
…, è punito:
A) con la RECLUSIONE SINO A TRE ANNI chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
B) con la RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi PARTECIPA a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, PER IL SOLO FATTO DELLA PARTECIPAZIONE o DELL’ASSISTENZA, con la RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la RECLUSIONE DA UNO A SEI ANNI.
… il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti SANZIONI ACCESSORIE:
A) obbligo di PRESTARE UN’ATTIVITà NON RETRIBUITA a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;
B) OBBLIGO DI RIENTRARE NELLA PROPRIA ABITAZIONE o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
C) SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA, del PASSAPORTO e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché‚ divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
D) DIVIETO DI PARTECIPARE, in qualsiasi forma, AD ATTIVITA’ DI PROPAGANDA ELETTORALE per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
Articolo 2
(Disposizioni di prevenzione)
1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. È VIETATO L’ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO COMPETIZIONI AGONISTICHE alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, nonché‚ di persone sottoposte a misure di prevenzione perché‚ ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all’articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Articolo 3
(Circostanza aggravante)
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, LA PENA E’ AUMENTATA FINO ALLA META’.
Articolo 7
(Sospensione cautelativa e scioglimento)
…
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell’articolo 5, comma 1, il Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo SCIOGLIMENTO dell’organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la CONFISCA DEI BENI.
Pene e aggravanti hanno un senso sell’ambito del contrasto a gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali, quindi non solo la ricostituzione del partito fascista ma anche gesti posti in atto ad esempio da formazioni di naziskin (vedi il divieto di accesso dove si svolgono manifestazioni agonistiche).
Mi chiedo come e a chi verrebbero applicate queste pene nel caso di “reati omofobi” (che da nessuna parte sono specificati).
E’ inquietante l’analogia con le motivazioni utilizzate in tutta la Francia per effettuare recentemente gli arresti di cittadini che si opponevano pacificamente alla legge voluta dal governo francese.
Allora perché non vi battere per l’abolizione piena di questa legge, se è proprio una questione di libertà di pensiero?
Perchè lei considera forse la ricostituzione del partito fascista o le violenze dei naziskin espressioni della libertà di pensiero???
Perchè a questi la legge Mancino sta benissimo quando tutela le persone per la loro religione, quando invece, seguendo lo stesso identico principio, dovrebbe tutelare le persone per il loro orientamento sessuale allora improvvisamente il concetto diventa “illiberale e incostituzionale”. I soliti vecchi due pesi e due misure basati su vecchi e ben noti pregiudizi.
Forse lei non ha ben chiaro cosa vuol dire essere omofobo, né eterosessuale.
L’eterosessualità non è in contrasto con l’omosessualità, e non deve esserlo. Se un eterosessuale ha degli atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti di un omosessuale è da ritenersi omofobo. La legge DEVE garantire protezione al ragazzo o ragazza omosessuale.
Inoltre non considero “eccessivamente eterosessuale” un ragazzino a cui viene la nausea guardando due persone baciarsi. Magari è semplicemente debole di stomaco, o incinto. Chi lo sa. Comunque no, non verrebbe punito perché non sarebbe un atteggiamento lesivo, ma semplice ignoranza.
Ora, mi permetta di chiederle: cos’è esattamente “un’associazione gay”?
Forse lei non ha ben chiaro cosa vuol dire essere omofobo, né eterosessuale.
L’eterosessualità non è in contrasto con l’omosessualità, e non deve esserlo. Se un eterosessuale ha degli atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti di un omosessuale è da ritenersi omofobo. La legge DEVE garantire protezione al ragazzo o ragazza omosessuale.
Inoltre non considero “eccessivamente eterosessuale” un ragazzino a cui viene la nausea guardando due persone baciarsi. Magari è semplicemente debole di stomaco, o incinto. Chi lo sa.
Comunque no, non verrebbe punito perché non sarebbe un atteggiamento lesivo, ma semplice ignoranza.
Ora, mi permetta di chiederle: cos’è esattamente “un’associazione gay”?
La Costituzionalità a corrente alternata di certa gente è davvero formidabile. Le aggravanti specifiche contenute nel Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, noto come legge Mancino, già ci sono e riguardano i casi in cui ci si trova di fronte ad atti violenti compiuti verso altre persone su base razziale, etnica e religiosa. Dunque se ad esempio una suora o un prete vengono picchiati e mandati all’ospedale per via della loro fede religiosa scattano le aggravanti. Se invece prendi a sprangate una persona omosessuale o transgender la pena sara’ minore, in quanto non scattano le aggravanti. Classico esempio di due pesi e due misure. Nessuno ovviamente si è mai lamentato di questa legge, solo quando si chiede che lo stesso IDENTICO principio possa essere esteso anche ad atti violenti compiuti verso la minoranza di persone omosessuali e transgender che vivono in Italia allora salta sempre chi grida allo scandalo, alla “legge su misura” per loro, alla “incostituzionalità” di comodo. Se l’incostituzionalità delle aggravanti c’è, allora c’è per tutti. Se non c’è non c’è per nessuno. Troppo comodo tirarla fuori solo quando si applicherebbe a una certa fascia della popolazione che, evidentemente, il signor Cerrellli non gradisce.
Domandine per l’apodittico bifocale:
1) Sei sicuro che menare un gay in quanto tale, non comporti nessuna ma proprio nessuna aggravante?
Ovviamente no, vero?
2) Sei sicuro che nessuno ma proprio nessuno si sia mai, ma proprio mai, lamentato della legge Mancino?
Ovviamente no, vero?
E allora, di che cianci?!
E infine:
3) E perché, secondo il tuo parere, menare un portatore di handicap o un ragazzino obeso dovrebbe essere meno grave che menare un transessuale di un metro e novanta?
Suvvia spiegacelo, o aureo giurista.
1) porta una dimostrazione di un caso in cui sono state messe delle aggravanti
2) porta anche qui esempi di lamentele per l’applicazione della legge mancino (ovviamente non da parte di chi ne è stato condannato)
3) ci si può pensare, anzi mi sembra grave che non ci sia già una legge ha tutela delle persone andicappate maltrattate (ti ricordo che la legge mancino si applica riguardo a odii particolari rivolti verso una fetta di popolazione non al singolo individuo).
1 e 2 Non hai capito evidentemente un cappero: l’onere di provare certe affermazioni spetta a chi le fa.
Se io, ad esempio, scrivo che tu sei in cretino, sono io che devo dimostrare ciò che affermo, non tocca a te provare che non sei cretino. Altrimenti la mia è solo un’affermazione GRATUITA.
3) Mi risulta che handicappati e obesi possono essere tranquillamente considerati come appartenenti a “categorie” di persone.
l’onere di provare certe affermazioni spetta a chi le fa?
allora, l’onere di provare l’esistenza di dio spetta a chi ci crede – altrimenti è solo un’affermazione GRATUITA.
non spetta agli atei provare la non-esistenza di qualcosa.
vedi come fila?
Caro Beppe Masi, noi non siamo mica sicuri che Dio esiste, sai?!
Anche se ci basiamo su molti fatti e testimonianze, noi nell’esistenza di Dio, per così dire “ci contiamo”.
Per questo la nostra si chiama “fede”.
Ma parliamo di te:
tu sei sicuro che Dio non esiste o hai “fede” nella Sua non esistenza?
ne sono sicuro
Non è esattamente così: la legge Mancino non si applica a odii particolari rivolti verso una fetta di popolazione (cos’è? comunitarismo?) ma ai singoli individui senza tener conto che siano maggioranza o minoranza. Cosicché se un nero picchia un bianco, perché bianco, o un ebreo malmena un cattolico, perché tale, la legge Mancino si applica comunque.
Con le modifiche proposte si finirebbe per punire un etero che picchia un gay, perchè gay, ma non il contrario. Mi si dirà che quest’ultima ipotesi è fantasiosa: si tenga presente che lo sono anche quelle sopra riportate (non mi risultano mai avvenute) e che comunque la legge deve avere caratteristiche di generalità e astrattezza, come è attualmente.
Poi personalmente, sono per la cancellazione della legge Mancino o almeno l’estensione a più categorie: obesi, handicappati, simpatie politiche, censo, tifo calcistico, ecc. A tutto insomma, d’altronde la “discriminazione” può annidarsi dappertutto, o no?
Anzitutto in Italia, che il Pew Research Center indica come l’ottavo paese (su una lista di 190) PIU’ TOLLERANTE al mondo nei confronti dell’omosessualità, E’ GIA’ PRESENTE una legislazione che tutela tutti i cittadini, compreso chi ha orientamento omosessuale. Più precisamente:
– l’art. 594 c.p. per il reato di ingiuria, l’offesa all’onore e al decoro di una persona (l’onore attiene alle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo, mentre il decoro concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno);
– l’art. 595 c.p. per il reato di diffamazione, riferito a condotta lesiva del buon nome di un soggetto, tanto personalmente, quanto nelle sue proiezioni sociali;
– l’art. 61 n.1 c.p. prevede l’aggravante dei motivi abietti e futili, al quale corrisponde l’applicazione di una pena più severe per il medesimo reato;
– gli articoli 581, 582, 583 e 585 del codice penale che disciplinano invece i reati di percosse e di lesioni con le varie aggravanti per il secondo dei reati.
Quindi è in malafede o non conosce la materia di cui parla chi invoca il pretesto dell’assenza di leggi a tutela di un cittadino omosessuale per chiedere l’approvazione dell’attuale disegno di legge.
La Legge Mancino del 25/6/93, n. 205, per la quale è in proposta l’inclusione nel testo dei termini “omofobia” e “transfobia”, poi è una legge SPECIALE (CHE DEROGA A LEGGI GENERALI) introdotta nel 1993 che condanna gesti, azioni e slogan legati all’IDEOLOGIA NAZIFASCISTA, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali, quindi non solo la ricostituzione del partito fascista ma anche gesti posti in atto ad esempio da formazioni di naziskin. La legge punisce anche l’utilizzo di simbologie legate ai suddetti movimenti politici.
Tant’è che la legge si colloca all’interno di un complessivo quadro normativo volto a sanzionare le condotte riconducibili al fascismo e al razzismo. Le principali fonti normative al riguardo sono:
1. la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che al primo comma, stabilisce “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”;
2. in attuazione della predetta Disposizione, la Legge 20 giugno 1952, n. 645, in materia di “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”, all’art. 1, precisa che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista:
– esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica,
– o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione,
– o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza,
– o svolgendo propaganda razzista,
– ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito,
– o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista;
Queste le finalità per le quali la Legge Mancino è in vigore. Mi chiedo perchè si sia scelta proprio una legge volta ad impedire la ricostituzione del partito fascista.
Forse per le pene previste, comprese le sanzioni accessorie (andatevele a vedere)?
Forse perchè per i termini “omofobia” e “transfobia” nella legislazione vigente e nella giurisprudenza NON E’ RILEVABILE ALCUNA INDICAZIONE IN ORDINE ALLE DUE FATTISPECIE (FINORA INESISTENTI) e che sarebbe dato il MASSIMO POTERE DISCREZIONALE al singolo magistrato su cosa ritenere omofobo e trasfobo?
Forse perchè dalla previsione di nuovi reati o aggravanti di questo tipo (TUTTI DA DEFINIRE!), trattandosi di un concetto così esteso e generico, deriva uno spazio enorme di intervento penale, che rischia di mettere in pericolo sia la libertà di espressione del pensiero sia la libertà religiosa?
Forse perchè con questa legge il rischio di procedimenti penali sorgerebbe a fronte di qualsiasi giudizio critico, sul piano scientifico, etico ed educativo, di determinati orientamenti sessuali; o di qualsiasi dottrina religiosa, o espressione educativa, che sostenga la contrarietà al diritto naturale degli orientamenti sessuali diversi da quello eterosessuale?
Ringrazio il Sig. Gianluca Mariani per il suo intervento chiaro e sopratutto argomentato.
A giudicare dalla assenza di risposte altrettanto motivate al suo intervento, suppongo abbia dato occasione a tutti i commentatori dell’articolo (a me senz’altro) di riflettere in maniera più approfondita sulla portata del problema sollevato dall’articolo.
Mi associo volentieri ai ringraziamenti.
Mariani, “diritto naturale” è un ossimoro.
Il diritto naturale non è un ossimoro ma il fondamento del diritto positivo.
“Per diritto naturale s’intende, in senso latissimo, UN DIRITTO CHE HA PER SUO FONDAMENTO, immediato o mediato, LA NATURA e che quindi proprio per tale fondamento si distingue dal diritto positivo ,jus in civitate positum, la cui fonte di produzione è invece empiricamente e storicamente individualizzata: il legislatore, il giudice, la comunità (secondo che si abbia produzione legislativa, giudiziaria, o consuetudinaria del diritto). A seconda delle concezioni, si fa poi consistere il diritto naturale ora in un compiuto sistema di norme, ora in un complesso di principi operativi, ora persino in un unico principio, fermo restandone in tutti i casi il fondamento naturale” Cotta S. voce Diritto Naturale in Enc. Dir. Vol. XII, pag. 647
Si intende quindi quell’insieme di precetti, di norme, che, per usare un’espressione particolare, “sta scritto nel cuore degli uomini”, che “l’osservazione della realtà ci impone”; uno statuto giuridico, cioè, che, a prescindere dalla sua formulazione espressa nell’ordinamento, la collettività dei consociati sente indubitabilmente proprio (storicamente il diritto alla vita, alla libertà ed alla proprietà, unitamente al diritto al nome, all’identità personale e alla famiglia, come già teorizzava Locke nel diciassettesimo secolo nel suo “Trattato sul governo”).
Il diritto naturale si contrappone al diritto positivo che consiste nell’insieme delle norme “vigenti”, di quei precetti, cioè, che in un dato momento storico rappresentano l’ordinamento giuridico di uno Stato.
Se da un lato, dunque, la fonte del diritto positivo è l’Autorità del Potere Pubblico ( lo Stato), il diritto naturale trova la sua legittimazione in una serie di concezioni filosofiche e politiche che precedono la fondazione stessa dello Stato.
Per questa ragione il DIRITTO NATURALE E’ CANONE VALUTATIVO DEL DIRITTO POSITIVO, della sua giustezza, della sua equità ed, infine, della sua “ legittimità”.
Per intenderci, senza il diritto naturale – ogni uomo ha pari dignità e la vita è inviolabile – nessuno potrebbe condannare i crimini atroci perpetrati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale o dai sovietici con le purghe staliniane: tutti gli aguzzini avevano agito obbedendo a leggi dello stato! Ma, trattandosi di leggi contrarie al diritto naturale, profondamente ingiuste, che il cittadino non è tenuto a rispettare, anzi, che dovrebbe combattere (come molti coraggiosi in quell’epoca hanno fatto!).
Eliminate il diritto naturale e avrete le leggi più aberranti che l’umanità possa concepire, come la Storia ci mostra.
Concordo con l’articolista quando esplicita che i termini omofobia e transfobia possono avere diverse interpretazioni, ma basterebbe specificare che come per gli altri casi (razzismo e religione), il significato, che per quanto mi appartiene sottolinea il disprezzo verso una persona che , che è ben contrario al condannare una pratica sessuale per motivi religiosi. per quanto riguarda il famoso reato di opinione trasecolo. Opinione di che? Ma l’italiano lo conosciamo? Da quando in qua dire che l’omosessualità è peccato così come stabilisce la religione è un opinione? Casomai è verità dogmatica. Come dire Dio esiste, non è un opinione è verità, sempre dogmatica. L’opinione si forma nel momento in cui si ha libero pensiero, cosa che non accade con chi ha il un credo ideologico (anche in questo caso ideologico inteso come valore positivo, così come dice il vocabolario di lingua italiana) qualunque esso sia, e quando i fatti o gli accadimenti di cui si parla sono privi di elementi certi e assoluti per stabilire una verità; ergo la libertà di opinione va a farsi benedire. per quanto riguarda il resto dell’articolo, cioè la prossima promulgazione di matrimoni omosex ha ragione di essere, la strada è quella, ormai è diventato così in quasi tutto il mondo, persino nei puritanissimi Stati Uniti, e comunque come al solito l’europa, oltre a tutto il resto, spinge in questa direzione, è evidentissimo sto fatto, così come è evidente che ci infileranno in mezzo anche le adozioni, magari per questo ultimo passaggio mi sbaglio, ma la direzione intrapresa è quella, volenti o nolenti, così come passerà la legge sull’omofobia messa in calendario tra l’altro il 5 agosto, ma magari mi sbaglio anche perchè l’Italia è il paese delle banane e non si sa mai cosa combineranno i nostri parlamentari, dipende dalle varie lobby le promesse che gli fanno.
x sergio landi
“Articolo chiaro ed esplicito, da appendere nelle scuole, negli ospedali e nelle parrocchie”
Nelle parrocchie fate ciò che volete – le ricordo che scuole e ospedali sono luoghi pubblici, pagati da tutti i contribuenti, anche i non credenti.
Pertanto non ci deve essere appeso proprio nulla.
Con un bel requiem per la libertà di espressione.
5punti, mi spiace dirtelo, ma sei un fascista.
il crocefisso imposto ovunque è libertà d’espressione?
a me i fascisti sembrate voi.
il crocefisso imposto ovunque è libertà di espressione?
i fascisti siete voi.
Beppe5punti…Sei schizofrenico o cosa?
Il crocefisso è simbolo di libertà e sacrificio, a prescindere dalla propria fede. Penso che sia un dovere esporlo anche nei locali pubblici, visto mai che qualcuno si ravveda e si converta…
Fammi un piacere: prendi un libro di storia, o magari cerca semplicemente su internet la storia del cristianesimo, e poi prova di nuovo a parlare del crocefisso come simbolo di libertà. L’imporlo in un luogo pubblico è già di per sé qualcosa che nega la libertà, e quel “a prescindere dalla propria fede” è qualcosa da far accapponare l’ano.
Ma poi spiegami per quale motivo una persona vedendo un crocifisso in luogo pubblico e laico dovrebbe convertirsi? Io personalmente mi incazzerei.
Penso sia invece un dovere esporre dei libri nei locali pubblici, visto mai che qualcuno si ravveda e inizi a usare il cervello…
“dobbiamo essere pronti al linciaggio con questi violenti. Diffondere la verità val bene un martire”
pensa cosa tocca sentire…
sacrificatevi tutti, facciamo prima.
“Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l’immagine della rivoluzione cristiana che ha sparso per il mondo l’idea dell’eguaglianza tra gli uomini fino allora assente”.
Natalia Ginzburg, L’Unità, 22 marzo 1988
il mondo occidentale, e l’Italia in particolare, sono rincretiniti dal continuo bombardamento mediatico sul tema omosessualità e finisce per accettare e fare propri questi temi criminali che la sinistra va diffondendo su tutto il pianeta. A quando una resa dei conti con questi figli del demonio ??
… credo sia ora di provare le blasonate capacità di bombardamento di precisione degli F35 nuovi di pacca 😀
Ma a lei le parole del Papa di ritorno da Rio proprio non interessano vero? Si fondi la sua religione allora!
bla bla bla… la legge passerà, lo sappiamo tutti,
troppe poche persone si rendondono conto di quello che sta succedendo ergo troppe poche persone si faranno valere.
pessimismo a gogò
nonostante il lavoro d’informazione notevole da parte di Tempi (che avrà sempre il mio supporto).
“nonostante il lavoro d’informazione notevole da parte di Tempi (che avrà sempre il mio supporto).”
La parola Tempi e informazione non possono stare nella stessa frase, quello che tu chiami informazione in italiano corretto si dice propaganda…
Propaganda: Azione svolta al fine di diffondere fra strati sempre più ampi di popolazione idee, concetti, dottrine politiche, sociali, religiose e sim., facendo ricorso a tutti i mezzi ritenuti utili a modificare in misura rilevante le opinioni e i comportamenti.
Ben venga questo tipo di propaganda !!!
guarda che so il significato di propaganda, sta di fatto che nn è informazione, visto che per plasmare l’opinione pubblica si può dire tutto e il contrario di tutto…..
Guarda che Repubblica la leggevo anch’io.
Ho scritto modificare, non plasmare. Dare informazione perche’ la gente sappia cosa ci nascondono le lobbies.
a parte il fatto che hai delle lacune nella comprensione della lingua italiana scritta, perchè io nn ho mai detto che tu hai usato la parola plasmare; sta di fatto che stai commentando su un sito filo CL; CL di per se è una lobby, quindi cosa vuoi che ti sveli cosa ???
Perchè parli a vanvera di cose più grandi di te?
quali sarebbero queste “cose” + grandi di me? forse il movimento di CL, la san tutti meno chi c’è dentro che siete una setta, qual’è la novità ??
eeeh, quanto astio.
Mica ho scritto che tu hai detto che io ho usato “plasmare”.
E poi non sono mica di CL, sono solo per la verita’ (e anche tu stai commentando su “Tempi”) :-).
Passo e chiudo