Isee, sono separato con un figlio che risiede con me e convivo. Siamo due nuclei familiari o uno?

Di Massimiliano Casto
02 Febbraio 2016
Il nostro esperto tributarista spiega come determinare i componenti del proprio nucleo familiare se si è separati con figli e conviventi

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Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

[pubblicita_articolo allineam=”destra”]Domanda

Buongiorno, volevo chiedere come devo considerare il nucleo familiare in presenza di questa situazione. Sono separato con un figlio che risiede con me. Convivo stabilmente con una compagna, anch’essa separata e con una figlia. Siamo 2 nuclei familiari o un unico nucleo di 4 persone? Grazie.

Risposta

Come ampiamente risaputo, l’Isee è quell’attestazione necessaria per usufruire di determinate agevolazioni economiche e deve essere calcolata sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare. Secondo la norma, il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini Isee è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ed è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del DPR 30 maggio 1989. n. 223 e dai soggetti, anche non presenti nello stato di famiglia, ma a carico Irpef.

C’è inoltre da chiarire che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. A chiarire meglio il concetto, ci viene incontro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che ha riformato la disciplina dell’Isee. Con il decreto suddetto, viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Viene inoltre confermato il principio che i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l’eccezione, in quest’ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (ad esempio, separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, art. 3, comma 3). Per le ipotesi di diversa residenza i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo questa è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata. Inoltre, deve essere indicato nella Dsu anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire), poiché questo ai fini Isee viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.

Nel decreto, viene ribadito, inoltre, il principio secondo cui i figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e secondo cui il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. L’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini Irpef non conviventi viene ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole. Il figlio maggiorenne a carico ai fini Irpef dei genitori ma non convivente con loro, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori non appartengano allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se  a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.

Per le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti al suddetto decreto, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante. Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Foto moduli tratta da Shutterstock

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