Dichiarazione redditi, tutte le condizioni per essere considerati familiari a carico

Di Massimiliano Casto
09 Maggio 2016
L'esperto tributarista Massimiliano Casto risponde a tre quesiti su legami di parentela, introiti e altri requisiti riguardanti parenti da inserire nel 730

dichiarazione-redditi-modello-730-shutterstock_255555790Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.

Quesito 1

Buongiorno, vorrei sapere se posso considerare mia moglie fiscalmente a mio carico, avendo lei i seguenti redditi annui:
– Reddito da immobile affittato Euro 2.565.00
– Reddito catastale prima casa abitazione Euro 390,00
Ringrazio e saluto.
Salvatore Panepinto

Quesito 2

Salve, vorrei porre un quesito: ho una figlia di 26 anni sposata, non inserita nel nucleo familiare, senza reddito e senza reddito è anche il marito.
Posso chiedere la detrazione per figlio a carico e posso portare in detrazione tasse per la laurea sostenute nel 2016?
Grazie.

Quesito 3

Buongiorno, ho letto il suo interessantissimo articolo sui redditi da stage dei figli, in quanto anche io mi trovo nella stessa situazione: ho percepito in unica trance il “rimborso spese” (come volgarmente lo chiamano le aziende) di euro 3.000,00 lordi, ma visto che è tassato al 20 per cento ho realmente percepito 2.400,00 euro.
La mia domanda è: le 2.840,51 euro si riferiscono al netto o al lordo? E poi, se hanno già trattenuto 600 euro, perché devono essere ancora, eventualmente, tassate?
Grazie per la sua disponibilità anche solo per aver letto la mia domanda.

* * *

Risposta

I quesiti ci consentono di ritornare sull’argomento detrazioni, molto dibattuto e controverso, e chiarire la normativa tributaria e adottare la corretta procedura. Il concetto di familiare fiscalmente a carico ai fini Irpef è, infatti, molto importante per la compilazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente pagamento delle imposte. Esistono tuttavia due condizioni affinché questo possa avvenire.

[pubblicita_articolo]La prima condizione è quella di parentela ed affinità.

Sono infatti considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli adottivi e gli affidati, altri familiari a patto che siano conviventi o che ricevano dal dichiarante un assegno alimentare non risultante da provvedimenti giudiziari.

La seconda condizione è il reddito.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2015 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali potete fruire delle deduzioni.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell’anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:

  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali deduzioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all’estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

I familiari possono, come già anticipato sopra, essere considerati a carico solo se non hanno un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro e tale cifra è considerata al lordo degli oneri deducibili.

Nei 2.840,51 euro devono quindi essere considerati anche alcune somme che non sono comprese nel reddito complessivo. In questa categoria rientrano: il reddito dei fabbricati, le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, missioni, enti gestiti dalla Chiesa cattolica, la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per le nuove attività produttive.

Ciò chiarito, la risposta al primo quesito è no perché supera l’importo di 2.840,51, poiché nel calcolo per valutare il reddito complessivo ai fini dell’inserimento del coniuge o del figlio a carico, deve necessariamente essere inserito il reddito dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza.

Anche la risposta al secondo quesito è no, perché la figlia non è convivente con il genitore.

Quanto al terzo quesito, purtroppo tali somme, riferite sempre al lordo, andranno ancora tassate, ma solo se cumulate con altri redditi, poiché se invece ha solo quella certificazione unica potrebbe addirittura ottenere il rimborso dell’Irpef che le hanno trattenuto.

Foto dichiarazione redditi da Shutterstock

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2 commenti

  1. domenico

    L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E ha precisato che: “la detrazione per figlio a carico spetta anche qualora quest’ultimo sia sposato e non conviva con i genitori, purché non abbia un reddito complessivo superiore a L. 5.500.000 [€ 2.840,51]”.
    Quale altra pronuncia ha modificato l’indirizzo di cui sopra?
    Grazie Domenico

  2. Lela

    Grazie per questa rubrica, sempre chiara ed esauriente.
    Colgo l’occasione per evidenziare come sia ridicolo che una persona che recepisce un lordo (cifra che quindi non vedrà mai) di 2850 euro sia considerata non a carico. Probabilmente il calcolo è stato fatto delegando il costo di cibo, vestiti, spostamenti, affitti, bollette alla Caritas. In tal caso sì, con quella cifra si riesce a vivere indipendenti…

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