Pubblichiamo la rubrica di Maurizio Tortorella contenuta nel numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti).
Un bel problema, i limiti della legittima difesa. Ora che si sono un po’ calmate le acque sconvolte dagli spari di Vaprio d’Adda, dove un pensionato ha ucciso a colpi di pistola il ladruncolo albanese che si era introdotto in casa sua, si può forse cercare di fare un po’ d’ordine. Il vero guaio della “difesa legittima”, per com’è concepita dall’articolo 52 del nostro Codice penale, è che quel testo è del 1930: è intriso dell’idea di Stato etico, tipica del regime fascista. Da quel tipo di cultura derivano alcune conseguenze giuridiche: la prima è che chi si difende in casa da un’aggressione, per quanto ingiusta e violenta, deve essere sottoposto a indagine.
Questo accade perché l’impostazione del Codice prevede che l’aggredito, se si difende, commette inevitabilmente un reato: non deve farlo, perché quella difesa spetta allo Stato. Ovviamente, attraverso il processo, l’indagato per “eccesso di difesa” viene ritenuto non punibile se non ha superato due limiti: la proporzione della difesa (cioè: non si può sparare a chi è disarmato) e quella che i giuristi chiamano “l’attualità del pericolo” (cioè: non si può sparare alle spalle del ladro che fugge).
Quindi, è evidente che in uno Stato di diritto non ci si può fare giustizia da sé: nessuno deve o può impunemente sparare alle spalle di un ladro o di un aggressore che scappa. Ma è evidente anche che un cittadino il quale di notte si trovi un intruso in casa non può sapere se questi sia solo o abbia quattro complici che gli daranno manforte; non sa se sia armato di pistola o di coltello, oppure disarmato; non sa nemmeno se si accontenterà di arraffare quattro euro o voglia violentare la moglie del padrone di casa. Tutto avviene in un momento di concitazione, nell’angoscia e nella paura. Così, se la vittima di un furto, di un’aggressione o di una rapina reagisce per paura, spara e magari uccide il ladro, non vuole sostituirsi alla giustizia, ma cerca soltanto di evitare il peggio. Quel “peggio”, tra l’altro, che proprio lo Stato non è riuscito a impedire.
È però l’impostazione fascista del Codice a imporre di processare chi si difende, ponendo ideologicamente la questione in questi termini: l’aggredito-rapinato ha sì diritto a reagire, ma soltanto nei limiti della proporzione e dell’attualità, da accertarsi nel processo penale. Quindi, finché non si modificherà l’impostazione del Codice, nulla cambierà: del resto, l’articolo 52 sulla difesa legittima è già stato modificato nel 2006 dal centrodestra, ma senza risultato, perché tutto intorno la logica giuridica resta quella del 1930.
Se si volesse un nuovo codice penale liberale, è evidente, l’impostazione dovrebbe essere ribaltata. Nello Stato liberale, il cittadino cede allo Stato stesso la difesa dei suoi diritti naturali, e tra questi l’incolumità e la proprietà, pretendendo in cambio la tutela. Ma la cessione non è irreversibile: se lo Stato è inadempiente, il cittadino ha il pieno diritto di riprendersi i suoi diritti. Insomma, non si tratterebbe più di verificare il rispetto dei limiti imposti dallo Stato all’individuo, ma di quelli imposti dal cittadino allo Stato.
Il quesito non riguarderebbe più il confine entro il quale l’aggredito può reagire, ma quello delle sanzioni che lo Stato può infliggergli per i suoi comportamenti difensivi. Per essere chiari: lo Stato non avrebbe più il diritto di punire la reazione a un crimine che lo Stato medesimo non è riuscito a impedire.
Il problema è che, per arrivare a un codice penale così costruito, servirebbe una politica forte. E veramente liberale. La vedete da qualche parte, voi?
Foto pistola da Shutterstock