Sta per cominciare alla Camera la discussione sul disegno di legge Alfano per la riforma del codice di procedura penale (c.p.p.) e del codice penale (c.p.) sulle intercettazioni. Il ddl Alfano è già stato trattato una prima volta alla Camera, poi è passato al Senato dov’è stato modificato: la nuova discussione a Montecitorio dovrebbe iniziare la settimana prossima. Nel caso venga eccessivamente modificato, torna in auge l’ipotesi di recuperare il ddl Mastella del 2008. Ecco cosa può cambiare.
Pm “chiacchieroni”
→Oggi: Un giudice o un pm deve astenersi dal seguire un procedimento se ha interessi personali o professionali con le parti. Più in generale il pm deve astenersi anche in caso di «grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio» (articoli 36 e 53 c.p.p.). Inoltre, chiunque rivela notizie segrete riguardanti un procedimento penale, apprese per aver partecipato al procedimento, rischia un anno di carcere (art. 379 bis c.p.).
→Ddl Alfano: I magistrati e i pm siano sostituiti anche nel casosiano iscritti al registro degli indagati per la rivelazione di segreti su un procedimento penale o se un pm o il suo Procuratore capo abbiano «rilasciato dichiarazioni pubbliche concernenti il procedimento».
L’art.379 bis c.p.viene modificato con una condanna alla reclusione da uno a sei anni.
→Emendamenti dell’opposizione (ddl Casson): Pene più lievi per l’art.379 bis c.p., da uno a quattro anni (ma da uno a due anni massimo per i pm). Nessuna modifica all’attuale articolo 53, quello sulla revoca delle indagini al pm.
Pubblicabilità delle intercettazioni o di atti di indagine
→Oggi: L’art.114 c.p.p., tra le altre cose, vieta la pubblicazione degli atti segretati, mentre per gli atti non coperti da segreto vieta la pubblicazione fino alla fine delle indagini preliminari (cioè quando il pm chiede l’archiviazione o il rinvio a giudizio, momento in cui anche l’indagato prende conoscenza delle imputazioni, ndr) o dopo l’udienza preliminare. L’art.115 prevede genericamente che per i trasgressori si proceda in sede disciplinare.
→Ddl Alfano: Consentita sempre la pubblicazione per riassunto degli atti non segretati, dopo la chiusura delle indagini preliminari. Divieto di pubblicare le intercettazioni anche se non segretate, fino alla fine delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, e divieto assoluto di pubblicare intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione (ad esempio perché non riguardano i reati perseguiti o le persone indagate, ndr). Introdotto anche il divieto di pubblicare foto e nomi dei pm titolari dell’inchiesta o del processo. Vietata la pubblicazione anche per riassunto delle richieste e delle ordinanze di custodia cautelare prima che l’indagato ne sia a conoscenza. Per i trasgressori sono previste pene più severe: si rischia la sospensione cautelare dalla professione fino a tre mesi.
→Emendamenti dell’opposizione: Gli atti segretati dal pm possono essere pubblicati dopo che l’indagato o la sua difesa ne hanno preso visione e dopo la conclusione delle indagini preliminari. Per il resto si accolgono le posizioni del Governo.
Sanzioni più severe per gli editori
→Oggi: L’art.684 c.p. prevede che chiunque pubblica atti di un procedimento penale di cui è vietata la pubblicazione venga punito con l’arresto fino a 30 giorni o con una multa da 51 a 258 euro. Nessuna misura prevista per gli editori.
→Ddl Alfano: La pena prevista è una multa da mille a cinquemila euro, ma se si tratta della pubblicazione di intercettazioni la pena diventa l’arresto fino a 30 giorni o una multa tra i 2 mila e i 10 mila euro. Gli editori potrebbero pagare multe equivalenti fino a 200 quote.
→Emendamenti dell’opposizione: Multe da 500 a cinquemila euro per gli atti segretati, se si tratta di intercettazioni da mille a 10 mila euro. Per gli editori multe da 100 a 150 quote.
→Ddl Mastella: Il giornalista rischia un mese di carcere o un’ammenda da 10 mila a 100 mila euro. Nessuna misura per gli editori.
Reg. del Trib. di Milano n. 332 dell’11/6/1994
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Emanuele Boffi