Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a [email protected], specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”. Altri quesiti li potete trovare qui.
Buongiorno, per il periodo d’imposta 2012 sono considerato figlio a carico. Ho sostenuto una spesa per corso universitario post laurea. Posso inserirla nella dichiarazione di mio padre come spese d’istruzione sostenute per figlio a carico anche se il bonifico è partito dal mio conto personale?
Ringrazio per la collaborazione. Cordiali saluti.
Risposta
La legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228), ha disciplinato le detrazione per i figli a carico, intervenendo sulla disciplina precedente (art. 12, co. 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986) e disponendo un aumento dello sconto IRPEF teorico a partire dall’1 gennaio 2013. Vediamo nel dettaglio le nuove disposizioni e le nuove regole.
I requisiti
Se il proprio coniuge, i propri figli o altri familiari non hanno conseguito nell’anno di riferimento (2012, per il modello 730 2013) un reddito superiore a 2.840,51 euro, possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi nella parte del frontespizio e così inclusi nel calcolo delle detrazioni spettanti. Prima di tutto va chiarita la condizione principale affinché ci sia il diritto alle detrazioni sui familiari per il contribuente dichiarante nel modello 730. I familiari a cui si riferiscono le detrazioni devono possedere un reddito non superiore a 2.840,51 euro, cifra da considerare al lordo degli oneri deducibili dal reddito.
I figli a carico
Per figli “a carico” si intendono tutti quelli che – anche non conviventi o residenti all’estero – non abbiano percepito nell’anno un reddito superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, comprensivo del reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze. Le somme detraibili dall’imposta lorda vengono quindi applicate indipendentemente dall’età e della convivenza del figlio con il genitore che ne fa richiesta e riguardano figli naturali riconosciuti, adottati e affidati.
Nei casi di genitori non separati legalmente né effettivamente, la detrazione viene divisa al 50% tra i due, ma può succedere che essi decidano di comune accordo di consentire la detrazione al 100% al coniuge con un reddito più alto (questa deve necessariamente riguardare tutti i figli; fanno eccezione solo quelli nati da un altro genitore), così da non perdere parte del beneficio. Se uno dei genitori è a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre il 100%.
Nel caso di genitori separati legalmente ed effettivamente, o di annullamento, scioglimento o cessazione civile del matrimonio e in assenza di un accordo tra i genitori che disponga diversamente, la detrazione spetta al genitore che ha l’affidamento del figlio: se congiunto la detrazione viene ripartita al 50% tra i genitori, mentre se uno dei genitori non può usufruire della detrazione, il totale di questa viene concesso all’altro genitore, che però ha l’obbligo di corrispondere a quello meno abbiente una cifra pari a quella a cui avrebbe avuto diritto.
Gli importi
Dal 2013, per i figli a carico, si ha diritto a una detrazione dall’imposta lorda a 950 euro per ciascun figlio (800 euro nel 2012), detrazione che sale a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (900 euro nel 2012). Le detrazioni sono aumentate di un importo a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. È inoltre stabilito che, per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.